15 Gen PORTE APERTE ALLO ZIO D’AMERICA! (Gazzetta Tributaria n.10/2024)
10 – La donazione di denaro da un conto estero non genera materia imponibile.
Nelle storie e nelle speranze dei giovani degli anni ’60 c’era anche il nonno, o zio, emigrato e arricchito che beneficiava i parenti italiani: il mitico “zio d’America” che è diventato sinonimo di ricchezza improvvisa.
Ma la realtà presenta situazioni che escono dai confini dell’immaginato per calarsi nel reale, e la risposta dell’Agenzia n.7/2024 del 12 gennaio 2024 definisce i confini fiscali della donazione dall’estero.
Forse perché mentalmente abituati ad un Fisco che esce dal rapporto consuetudinario cercando ovunque materia imponibile la risposta suscita un moto di sorpresa, perché chiaramente a tutte lettere afferma che la donazione di denaro che un residente all’estero effettua verso un residente italiano non sconta alcuna imposta in Italia, ne diretta ne indiretta.
La fattispecie che viene descritta nel testo dell’Agenzia narra di un soggetto residente in Italia che volendo acquistare casa riceverà una donazione di denaro, attualmente su un conto corrente all’estero, da un soggetto residente all’estero.
Naturalmente sorge il dubbio sul trattamento fiscale di questa donazione, ma con chiarezza e senza dare luogo a problemi interpretativi l’Agenzia chiarisce che la donazione di un bene estero non soggiace ad alcuna imposizione in capo al donatario residente in Italia.
Elemento essenziale per godere dell’esenzione è che il bene oggetto della donazione non sia in Italia; quindi deve essere dimostrabile l’esistenza stabile del denaro su di un conto bancario estero; soddisfatta questa condizione alla situazione come descritta non è applicabile l’imposta di donazione (D. Lgs. 346/1990) perché il bene oggetto della liberalità non si trova sul territorio nazionale; naturalmente non è applicabile l’imposta sui redditi in quanto un semplice atto finanziario non dà luogo a materia imponibile IRPEF.
Come viene ribadito dalla risposta dell’Agenzia la condizione fondamentale che rileva è che il donante, e il bene donato, sia residente all’estero (la cittadinanza non ha significato) e che il donatario sia residente in Italia.
Dato che una donazione di denaro non può che avvenire con trasferimento dello stesso denaro dal conto del donante al conto del donatario, la risposta dell’Agenzia precisa che è rilevante il momento in cui viene effettuata la donazione con avvio del procedimento di bonifico: il dubbio sul fatto che il denaro venga a stazionare sul conto del donatario non ha alcun significato, in quanto al momento della donazione il bene era all’estero.
Per inciso l’Agenzia rileva che ai fini della imponibilità o meno non ha importanza la forma della donazione, dato che il Codice Civile Italiano chiederebbe l’atto pubblico ma lo Stato estero di origine potrebbe anche considerare completa una donazione avvenuta con il semplice trasferimento della somma, e quindi si deve avere riguardo al fatto pragmatico.
Quindi oltre alla fortuna di avere uno ZIO D’AMERICA vi è anche l’esenzione fiscale sui suoi regali!
Gazzetta Tributaria 10, 15/01/2024
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