PICCOLI ATTI…… CRESCONO! (Gazzetta Tributaria n.127/2024)

PICCOLI ATTI…… CRESCONO! (Gazzetta Tributaria n.127/2024)

 

127 – Anche al fine di ridurre il contenzioso viene attribuita maggiore rilevanza all’avviso bonario derivante dalla verifica delle dichiarazioni.

 

Il procedimento di verifica delle dichiarazioni dei redditi consta di varie fasi che possono susseguirsi nel tempo: una verifica “bonaria”, l’accertamento, la sentenza dopo l’impugnativa di questo.

Anche le sanzioni relative alle eventuali differenze accertate sono modulate in differente misura a seconda del momento in cui interviene la chiusura della pendenza: se viene accettato l’avviso bonario la sanzione sarà sensibilmente minore che se viene definito l’accertamento, mentre è piena, in genere, solo se la chiusura avviene con sentenza che sancisce la soccombenza.

Ci si è posti il dubbio sulla natura dell’avviso bonario, inizialmente considerato un atto senza valore cogente e quindi solamente con connotati amministrativi che ne impedivano l’impugnativa.

Qualche tempo fa la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente risolvendo il problema se l’avviso bonario (atto atipico nel mondo tributario) potesse essere autonomamente impugnato, e con l’ordinanza n. 17300 del 24 giugno 2024 è arrivata sostanzialmente a parificare (quasi) l’atto atipico con l’atto tipico (avviso di accertamento), sostenendo con alcuni distinguo la impugnabilità di entrambi.

Sia pure solo per gli atti emanati dal 1° gennaio 2025 (ma quasi ci siamo!) il Dlgs. 108/2024 che attua la delega fiscale normando alcuni aspetti di adempimenti e termini stabilisce che gli avviso bonari derivanti dal controllo e liquidazione delle dichiarazioni possono essere pagati in 60 (e non più 30) giorni dalla notifica, termine generalmente ampliato a 90 giorni quando l’avviso viene indirizzato ad un intermediario abilitato.

Questo termine dilatato vale anche per inviare all’Agenzia delle Entrate eventuali documenti e chiedere la rettifica dei risultati della verifica.

Quindi l’avviso bonario è cresciuto a “quasi” accertamento, e la sua eventuale impugnabilità è condizionata dall’emanazione di un successivo avviso di accertamento.

Anche la Cassazione, nella citata ordinanza (alla fine del periodo di vacanza è piacevole citare una pronuncia che vede come parte privata il CLUB MED – inarrivabile mito delle vacanze “nuove” per i non più giovani!) sottolinea come anche se viene impugnato l’avviso bonario per evitare la definitività dell’accertato deve essere impugnato formalmente l’accertamento, e quando venga formalizzata questa seconda contestazione all’accertamento viene meno la ragione di contendere per l’avviso bonario.

Sequenza di statuizioni certamente condivisibili, ma che confermano la “promozione” di un atto negletto a primo gradino della verifica tributaria.

Piccoli atti …… crescono!

 

Gazzetta Tributaria 127, 10/09/2024 

 

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