09 Apr PASTICCIO A LUCI ROSSE! (Gazzetta Tributaria n. 65/2025)
65 – Forse il nuovo codice ATECO ha esagerato.
Come è noto dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività denominata “Codice ATECO 2025” che prevede la nuova, o rivista, codifica, sia a fini statistici che di individuazione dei vari settori e caratteristiche delle attività economiche.
Di recete aveva suscitato l’attenzione degli organi di stampa la formalizzazione ai fini fiscali e previdenziali dell’attività di “influencer” o protagonista di social media, segno dell’evoluzione dei tempi.
Ora però pare che l’apertura alle nuove attività sia divenuta debordante, dato che le istruzioni, denominate “NOTE ESPLICATIVE” alla nuova classificazione spiegano che con il Codice ATECO 96.99.92 si è voluto incasellare:
-attività connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e accompagnatrici (escort), di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali;
-fornitura o organizzazione di servizi sessuali, organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione;
-organizzazione di incontri e altre attività di speed networking
Sembra una riemersione dell’annoso dibattito se i proventi dell’attività di escort o di prostituzione debbono essere tassati, e come (oramai è pressochè comunemente accettato che il provento dell’attività sessuale sia imponibile come reddito di lavoro autonomo in capo a chi esercita), ma non si comprende come un organismo di Stato come l’ISTAT possa pensare di codificare l’attività di gestione di locali di prostituzione o organizzazione di servizi sessuali.
Infatti è elemento sempre penalmente rilevante, sin dai tempi della “legge Merlin” del 1958, che lo sfruttamento nelle varie forme, della prostituzione è attività vietata, penalmente sanzionata ed i relativi introiti sono illeciti.
Che poi anche i proventi illeciti debbano essere tassati una volta dimostrati è conseguenza della generalizzazione dell’imposta, ma pensare che l’attività – vietata – che procura tale provento illecito possa (o forse debba) essere dichiarati, iscritta al Registro Imprese, dotata di partita IVA e dichiarata come attività d’impresa sembra sinceramente un triplo salto mortale!
E’ vero che la tendenza alla catastalizzazione del reddito, dei beni e così via, con parametri automatici che semplificano l’attività di accertamento, si sta sempre più facendo largo (Vedi ISEE; ISA ecc.) ma da questo a giungere alla codifica ATECO di una attività illecita e penalmente sanzionata sembra che ce ne corra!
Perché proseguendo su questa strada in futuro dovremmo aspettarci l’emersione e l’indicazione, con tanto di codice di attività, del riciclaggio, la ricettazione e così via, per restare nei reati economici che, generalmente sono meno cruenti di altre fattispecie.
Cicerone nelle sue arringhe nel Senato romano, per fustigare il suo acerrimo nemico Catilina tuonava “O TEMPORA; O MORES” e non poteva immaginare che duemila anni dopo i costumi si sarebbero ancora più degradati!
Gazzetta Tributaria 65, 09/04/2025
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