29 Lug PAGAMENTI A FUTURA MEMORIA ! (Gazzetta Tributaria n.111/2024)
111 – Insieme con il periodo di riposo feriale l’Agenzia ci accompagna con gli impegni di pagamento fino a 5 anni!
Sappiamo bene di essere un paese dalla produzione legislativa importante, e in genere non si viene a conoscenza degli sterminati campi in cui si esercita il potere regolatorio dell’autorità amministrativa.
Quanto segue è un emblematico esempio di incomunicabilità documentale.
All’inizio dell’anno venne approvato il primo dei decreti legislativi di attuazione delle varie deleghe fiscali, il D. Lgs. n. 1 dell’8 gennaio 2024 che tratta di razionalizzazione di adempimenti e simili.
All’art.17 (per molti numero nefasto!) il decreto prevede la possibilità di “prenotare” presso banche o altri intermediari i pagamenti delle varie rate che verranno corrisposte con F24, con riferimento ai diversi provvedimenti di rottamazione, adesione ai rilievi e simili.
Come di consueto la norma manda al Direttore dell’Agenzia la formulazione delle modalità operative.
E così è stato!
Secondo la non mai abbastanza deprecata abitudine del trucco sulle date la sera del 26 luglio 2024 è stato emesso un apposito PROVVEDIMENTO dell’Agenzia che dà attuazione alla facoltà di pagamento nel futuro delle imposte rateizzate di cui all’art. 17 citato.
La nostra sottolineatura intanto si focalizza sul fatto che il 26 luglio è un venerdì, e quindi il provvedimento nominalmente datato 26 luglio si è conosciuto solo il lunedì successivo – tre giorni di vacanza di conoscenze che rappresentano una scarsa considerazione degli interpreti – e che di tale fattispecie non si era mai adeguatamente approfondito la portata!
Il provvedimento riconosce che il pagamento delle deleghe F24 “future” può anche avvenire con crediti fiscali, ma questi debbono essere esistenti alla data di invio delle deleghe, e averlo indicato nella delega “futura” sottrae immediatamente la disponibilità del credito per il contribuente.
Una volta trasmessa la delega futura ogni variazione e/o annullamento deve essere positivamente azionato dal contribuente, dato che eventuali modifiche del debito non comportano automaticamente l’annullamento della delega con scadenza futura.
In modo leggermente opaco il provvedimento prevede la necessità che al momento di trasmissione delle deleghe “la disponibilità finanziaria sia sufficiente per l’intero saldo dovuto al momento dell’addebito”.
Siamo sicuri che tale frase sarà interpretata dal sistema bancario come obbligo di vincolare l’importo delle deleghe future all’ammontare dell’intera somma dovuta, e la disponibilità del conto sarà ridotta di tale importo.
Ma allora che senso ha il pagamento rateale di un debito tributario, se ordinando alla banca di provvedere al pagamento alle scadenze contrattuali delle varie deleghe “future” vengo immediatamente privato della disponibilità dell’importo totale?
E, tranne che per la garanzia della puntualità dell’adempimento, non si comprende neppure che senso abbia definire un procedimento di rateizzazione del debito tributario e poi mandare in banca sin dall’origine tutte le deleghe precompilate per i vari pagamenti.
Magari si poteva pensare meglio una ipotesi di semplificazione dei pagamenti rateali!
Gazzetta Tributaria 111, 29/07/2024
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