OPLA’…… INTERVIENE L’AGENZIA E IL FABBRICATO SPARISCE! Gazzetta Tributaria n.105/2024

OPLA’…… INTERVIENE L’AGENZIA E IL FABBRICATO SPARISCE! Gazzetta Tributaria n.105/2024

105 – Viene smentito il tentativo dell’Agenzia di trasformare una cessione di fabbricato (non imponibile) in una cessione di area edificabile (imponibile).

 

Certamente compito dell’Agenzia delle Entrate è quello di assicurare allo Stato, e quindi alla collettività tutta le risorse necessarie per la vita del Paese Italia, ma questo deve avvenire tramite l’applicazione, anche rigida, delle norme di legge e non con tentativi di.…..magie!

Questo invece sembrerebbe sia avvenuto circa vent’anni fa nella situazione che andiamo velocemente a descrivere.

Si deve preliminarmente ricordare che nel regime ordinario IRPEF la cessione di immobili posseduti da privati per più di un quinquennio non genera mai plusvalenza imponibile, mentre avviene il contrario per la cessione di aree edificabili.

Una signora vende, insieme con i fratelli, nel 2007 un intero edificio con più unità abitative e una corte pertinenziale.

L’acquirente aveva preventivamente sondato il Comune per avere conferma che l’edificio poteva essere demolito e ricostruito (probabilmente con variazioni di volumetria) ed era stato rilasciato un permesso a costruire.

Dato che l’oggetto della compravendita era un fabbricato con unità possedute da più di cinque anni non vi era stata alcuna dichiarazione di imponibile.

A fronte dell’accertamento dell’Agenzia, che qualificava l’oggetto della compravendita in area edificabile, stante la successiva demolizione e ricostruzione, e quindi pretendeva l’IRPEF sulla plusvalenza, veniva instaurato il formale contenzioso che si conclude con una decisa ordinanza della Corte di Cassazione, n. 12129 del 6 maggio 2024 che ribadisce con  forza come il contenuto di un atto deve avere riguardo alla oggettiva consistenza dei beni trasferiti, senza poter pretendere di tassare intenzioni o successivi sviluppi.

Vi è un passaggio quasi ironico, che sottolinea come un terreno non può che essere edificato o non edificato, senza alcun “tertium genus”. Ma nel primo caso parliamo di un fabbricato, nel secondo di un’area, e la destinazione urbanistica e l’eventuale insorgenza di plusvalenza vale solo per il secondo caso!

Il tentativo dell’Agenzia di far sparire un immobile per affermare la cessione di un’area, evidentemente edificabile dato che è stato ricostruito il fabbricato e quindi con plusvalenza imponibile in capo ai proprietari/venditori è fallito, con condanna dell’Agenzia anche alle spese di lite!

Forse l’epoca del “Mago Zurlì” di quando eravamo giovani è passata da tempo!

 

Gazzetta Tributaria 105, 22/07/2024

 

 

 

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