NOTIFICHE E ASSENZA: QUANDO LA PEC NON FUNZIONA (Gazzetta Tributaria n.33/2025)

NOTIFICHE E ASSENZA: QUANDO LA PEC NON FUNZIONA (Gazzetta Tributaria n.33/2025)

33 – Indirizzo PEC e problemi di ricezione rischiano di avere conseguenze gravissime per il contribuente.

  

Anche la Corte di Cassazione è chiamata ad affrontare i problemi riguardanti l’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione, e le conclusioni cui è giunta sono significative.

Per la prima volta, per quanto a conoscenza, viene affrontato nella ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025 il problema della notifica al contribuente di un atto all’indirizzo ufficiale PEC, come risultante dall’elenco ministeriale INIPEC, e non andato a buon fine perché viene certificato che l’indirizzo risultante dai registri è invalido e non più attivo.

A volte è la trascuratezza, a volte vi è un preciso intento di tagliare i ponti, ma se il contribuente è un soggetto obbligato ad avere un indirizzo PEC (impresa, ente, professionista) questo indirizzo compare nell’elenco INIPEC e fa fede a prova di falso, almeno così afferma la Cassazione nella pronuncia commentata.

Quindi la notifica effettuata all’indirizzo PEC ufficiale ma non conosciuta dalla parte perché la casella è disattivata e valida, con tutte le conseguenze che ne derivano: decorrenza di termini, passaggio in giudicato ecc.

Diverso è il caso, specifica la Cassazione, della notifica non andata a buon fine perché la casella è troppo piena; in questo caso è richiesto un secondo invio, ma se l’indirizzo è disattivato, anche se ancora risultante dagli atti ufficiali (Certificato C.C.I.A.A.; albo professionale) la notifica è perfezionata con la prima spedizione.

Questo vuol dire che per tutti i soggetti PEC deve essere messa la massima cura per la “manutenzione” del proprio sito, perché il solo fatto di essere titolari di una PEC attribuisce una presunzione di conoscenza degli atti a questa inviati.

Dato che è nota la tendenza per il futuro di rendere obbligatoria la PEC per tutti i cittadini (rimane sempre il problema delle frange minori di anziani e emarginati) sarà bene mettere una grande attenzione nel dotare tutte le famiglie degli strumenti necessari: P.C. stampante, collegamento INTERNET e simili, almeno fino a che la tecnologia non ci fornirà nuove diavolerie!

Mai lasciare scadere il contratto della PEC e curarne la manutenzione perché lì si troveranno tutti i nuovi atti!

Anche la Cassazione, trattando dell’informatica del futuro, si scuote: con questa pronuncia si decide nei confronti di una sentenza di secondo grado impugnata all’inizio del 2022, e quindi in circa tre anni si ha la definizione della controversia, un tempo ben più breve, e certamente ragionevole, rispetto alle durate bibliche cui ci eravamo abituati!

Almeno per questo aspetto dobbiamo plaudire alla ventata di nuovo!

 

Gazzetta Tributaria 33, 28/02/2025

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