02 Nov NOTIFICA NULLA E CONTRIBUENTE AVVISATO Anche in caso di consegna a soggetto non identificato dell’atto tributario vengono salvati alcuni effetti della comunicazione, a danno del contribuente! (Gazzetta Tributaria Edizione 66/2021)
66 – Anche in caso di consegna a soggetto non identificato dell’atto tributario vengono salvati alcuni effetti della comunicazione, a danno del contribuente!
Non sempre la irregolare notifica di un atto salva il contribuente dalle conseguenze della consegna!
Così, sinteticamente, si può riassumere la pronuncia della Corte di Cassazione che con l’ordinanza 28561/2021 del 18 ottobre 2021 ha respinto il ricorso di un contribuente che non aveva ricevuto valida notifica di alcuni accertamenti.
Riassumiamo i fatti come si evince dalla sentenza:
gli accertamenti per gli anni 1998, 1999, 2000 sono stati notificati nel maggio 2004 a soggetto ignoto, presso l’indirizzo del contribuente; le cartoline di ricevuta venivano sottoscritte a nome dello stesso, ma successivamente il Tribunale, con sentenza passata in giudicato, dichiarava false tali sottoscrizioni; la cartella di pagamento emessa a seguito degli accertamenti veniva impugnata nel 2005 perché non preceduta da valida notifica dell’atto presupposto; in primo grado l’impugnativa della cartella aveva successo ma in appello veniva accolta la tesi dell’Agenzia.
A seguito del ricorso per Cassazione del contribuente questo veniva respinto, con condanna anche alle spese di lite, perché la notifica dell’atto presupposto è stata riconosciuta nulla, ma non inesistente come sarebbe stato, invece, se l’atto fosse ritornato indietro.
Quindi, stante la consegna avvenuta nella residenza del contribuente, la dichiarata nullità viene meno quando, comunque, l’atto raggiunge lo scopo, e in questo caso il contribuente aveva anche impugnato nel merito la pretesa tributaria, contestando gli avvisi di accertamento.
Due insegnamenti debbono essere quindi ricavati da questa vicenda che comunque costerà ben cara al contribuente: anche la falsificazione (giudizialmente accertata!) della firma sulla ricevuta non basta per rendere inesistente una notifica nel luogo di residenza; l’impugnativa nel merito, in una con quella dell’atto di riscossione, degli atti di accertamento irregolarmente notificati rimette in termini tali accertamenti.
In sostanza se la consegna c’è stata, anche se non si sa a chi, è meglio comportarsi come se questa sia stata validamente eseguita, perché anche se si tratta di una notifica nulla potrebbe costituire avviso al contribuente!
Gazzetta 66, 02/11/2021
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