NIENTE SCORCIATOIE! (Gazzetta Tributaria n.61/2024)

NIENTE SCORCIATOIE! (Gazzetta Tributaria n.61/2024)

61 – La richiesta di tributi ex art.36bis (la c.d. liquidazione automatica) deve essere limitata ai casi effettivamente elementari, che non richiedono procedimenti di valutazione.

 

Una recente pronuncia della Suprema Corte ritorna sulla operatività delle iscrizioni a ruolo ex art.36bis/600 per le imposte dirette e sulla compatibilità con le esigenze di comunicazione e valutazione delle rettifiche.

Ricordiamo che l’art.36bis del decreto sull’accertamento consente all’Agenzia di procedere all’incasso, con iscrizione a ruolo, delle somme dovute in base alle dichiarazioni e non versate, di quanto deve essere rettificato per errore palese, di quanto è frutto di difformità riscontrabile ictu oculi e simili.

Questo meccanismo agevolato, che evita una serie di passaggi formali ma giunge direttamente alla cartella di pagamento, diviene particolarmente oneroso nei confronti di contribuenti che per varie ragioni hanno applicato norme agevolative o differenti, e si trovano colpiti dall’iscrizione a ruolo, esecutiva, con obbligo di attivare una procedura contenziosa senza avere avuto in anticipo la possibilità di interloquire con l’Agenzia.

L’ordinanza n. 9759 del 11 aprile 2024 della corte di Cassazione rappresenta una sorta di riepilogo generale dell’operatività della norma citata, e conclude con la limitazione dell’applicabilità del procedimento semplificato ex 36bis ai casi in cui non esista la necessità di un’indagine interpretativa.

Pur essendo una pronuncia di qualche mese fa – la Camera di Consiglio si è svolta il 28 febbraio – siamo in presenza di una conferma giudiziale della necessità di dialogo tra le parti, quasi estendendo a vari ambiti l’obbligo di contradditorio preventivo.

Effettivamente l’abuso dell’art.36bis rende complessa la posizione del contribuente: trattandosi di una iscrizione a ruolo vengono coinvolte le due Agenzia (tributi e riscossione); le ipotesi di accoglimento in autotutela di un reclamo contro un ruolo sono limitate; il titolo esecutivo richiede un reclamo giurisdizionale e la richiesta di sospensione.

Tutte circostanze che fanno considerare necessaria la massima limitazione dell’uso della procedura automatica ex art.36bis, come per altro ribadisce anche la Corte di Cassazione con la pronuncia citata.

L’ordinanza presenta anche una particolarità: delle dieci pagine di testo ben quattro pagine non fanno che ripetere il contenuto della sentenza di II Grado che l’Agenzia ha impugnato, quasi a volere sottolineare come anche i giudici del Supremo Collegio condividano la pronuncia nel merito che limita l’operatività dell’art.36bis.

Anche per via giudiziaria, quindi, si sottolinea come la necessità del dialogo sia determinante nel rapporto tra cittadino e Amministrazione: in una civiltà evoluta non c’è spazio per le scorciatoie autoritarie!

 

Gazzetta Tributaria 61, 07/05/2024

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.