08 Gen MITI E PARADOSSI CENTO ANNI DOPO (Gazzetta Tributaria n.5/2024)
5 – Un ironico commento di un interprete delle norme tributarie di fronte alle contraddizioni dell’ultima legge finanziaria.
Quasi cento anni fa Luigi Einaudi, che oltre che primo presidente eletto della Repubblica era professore universitario di Scienza delle Finanze (uno che la materia la conosce!) pubblicò un saggio intitolato Miti e Paradossi della Giustizia Tributaria per sottolineare, lui che dell’argomento aveva totale dimestichezza, come l’EQUITA’ TRIBUTARIA assoluta sia un obbiettivo impossibile da raggiungere.
Vi sarà sempre chi viene inciso diversamente, troppo o troppo poco dal tributo, chi viene dimenticato perché è impossibile prevedere ogni accadimento dell’economia, chi sarà gravato di balzelli ingiusti e così via.
Questi pensieri sembrano tornare di attualità anche nei nostri tempi, o così potrebbe dedurre il vostro ironico interprete dalla lettura critica della legge di bilancio 2024 (legge 213/2023), che per altro nel suo corpus e nell’architettura non si discosta dalle precedenti, sempre all’inseguimento di un incremento istantaneo di gettito senza valutare gli effetti a medio termine.
Siamo alla ventesima prospettiva di rivalutazione dei valori, fiscalmente rilevanti, per terreni e partecipazioni, e l’aliquota dell’imposta sostitutiva (ora ben più elevata delle prime versioni) è comunque inferiore all’aliquota minima dell’IRPEF (imposta sostitutiva del 16%, aliquota minima del 23%) ; sembra che il legislatore, nella dichiarata impossibilità di individuare eventuali plusvalenze, si rimetta al buon cuore del contribuente per chiudere, anche se in termini abbastanza onerosi, la partita.
E la capacità contributiva sbandierata dalla nostra Costituzione viene dimenticata.
Ma poi troviamo la possibilità di rettificare le rimanenze inziali 2023 di magazzino (il reddito, e quindi l’imponibile, delle imprese commerciali viene determinato dalla dinamica del magazzino!) con un’altra aliquota di imposta sostitutiva, pari al 18% mentre l’aliquota tipica IRES è (normalmente) del 24%.
Dato il fenomeno sempre più diffuso delle affittanze brevi non in strutture commerciali (i B&B familiari e simili) si cerca di mettere ordine imponendo una imposta sostitutiva su questi redditi del 21% – se il B&B è uno solo – mentre per le persone fisiche, come ricordato la prima aliquota di tassazione è il 23%.
La ritenuta d’acconto per i rapporti di agenzia viene estesa anche agli agenti di assicurazione (non si comprende perché fossero esentati!) e anche costoro avranno l’aliquota agevolata del 23% applicata solo sul 20% delle provvigioni, mentre i lavoratori autonomi subiscono una ritenuta del 20% ma sul totale lordo di quanto percepito (e poi finiscono in credito!).
È ben vero che stiamo sottolineando aspetti molto “di nicchia” mentre il bilancio dello Stato si alimenta principalmente delle ritenute sul reddito di lavoro dipendente e soprattutto dal gettito IVA, ma anche il “sentiment” del cittadino che deve magari lottare con moduli e comprendere i suggerimenti del commercialista è importante per valutare il grado di accettazione di un sistema sociale e forse avere il coraggio di fare chiarezza può aiutare.
Allora ricordiamo che da migliaia di anni la civiltà umana vive di MITI che aiutano più facilmente ad accettare le fatiche del quotidiano e del particolare per il cittadino comune: dobbiamo ringraziare Einaudi di averci spiegato che l’equità tributaria rientra in questi miti e teniamo la teoria della capacità contributiva cara ai padri costituenti tra le chimere (speriamo solo che non debba diventare definitivamente un paradosso!).
Gazzetta Tributaria 5, 08/01/2024
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