MEGLIO TARDI CHE MAI (OPPUE NO?) (Gazzetta Tributaria n.124/2023)

MEGLIO TARDI CHE MAI (OPPUE NO?) (Gazzetta Tributaria n.124/2023)

124 – La circolare dell’Agenzia sul rinvio dell’acconto di novembre arriva a calcoli già impostati, confermando il ritardo cronico nell’informazione.

 

Come è noto il secondo acconto IRPEF dovuto a fine novembre 2023 per alcune categorie di contribuenti può essere differito a metà gennaio 2024 o rateizzato a partire dal gennaio 2024 (Gazzetta Tributaria n. 115/2023).

Il rinvio è stato disposto dal D.L. 145/2023 del 20 ottobre 2023, ma solo venti giorni dopo l’Agenzia ha pubblicato la circolare n. 32 del 9 novembre 2023 per puntualizzare taluni aspetti del rinvio, che per altro interessa una vasta platea di contribuenti.

La Gazzetta Tributaria nell’intervento citato stigmatizzava la violazione della disposizione dello Statuto del Contribuente che impone un periodo di “comporto” per l’entrata in vigore delle norme tributarie di 60 giorni; questa violazione viene accentuata dalla circolare in commento che compare 20 giorni prima della scadenza del termine, aumentando l’affanno per i professionisti che debbono attuare la disposizione (oltre tutto essendo sostanzialmente a favore del contribuente vi è la massima attenzione da parte dei clienti degli studi!).

La circolare sottolinea come il rinvio non riguardi la componente contributiva, per cui debbono essere comunque svolti i calcoli sui secondi acconti entro novembre ma poi i versamenti riguarderanno solamente la componente previdenziale e INAIL – doppio lavoro per gli studi!

Per quanto riguarda le attività di impresa individuale si sottolinea come il limite quantitativo di € 170.000 euro di ricavi nel 2022 debba intendersi in senso globale, e quindi in presenza di più attività, o del contemporaneo svolgimento di attività di impresa e lavoro autonomo, si debba considerare la somma dei ricavi o proventi.

Pur non essendo indicato in modo espresso si deve ricavare che l’agevolazione del differimento spetta solamente ai contribuenti individuali che siano titolari di partita IVA sia nel 2022 che 2023, mentre basterebbe un solo anno di carenza per escludere dal rinvio.

Nel caso di impresa familiare, confermato che l’imprenditore, essendo singolo, è ammesso al rinvio (se nei limiti quantitativi), questo non compete al partecipante, che quindi sarà tenuto a pagare in anticipo rispetto al titolare la propria IRPEF (un caso di inversione del rango produttivo!).

Rimane il grande dubbio sulle conseguenze dell’eventuale modifica, in sede di conversione del decreto, delle condizioni indicate: sottolineiamo che il termine per il versamento dell’acconto è il 30 novembre 2023, mentre il decreto deve essere convertito in legge entro il 17 dicembre 2023; probabilmente la conversione sarà blindata, ma sino allo scadere del secondo termine rimane l’incertezza sulle condizioni!

Forse il richiamo al maggior termine voluto dallo Statuto per la formulazione di modifiche che incidono direttamente sugli adempimenti “urgenti” non è infondato!

 

Gazzetta Tributaria 124, 10/11/2023

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.