MEGLIO NON FIDARSI (!) (Gazzetta Tributaria n.138/2024)

MEGLIO NON FIDARSI (!) (Gazzetta Tributaria n.138/2024)

138 – L’ Agenzia delle Entrate ribadisce, con una risposta, la necessità di una pluralità di verifiche nei rapporti tra controllata e controllante.

 

L’evoluzione delle attività economiche rende sempre più frequente la crescita dei gruppi societari, anche senza vincoli di nazionalità, per cui anche il panorama fiscale ha previsto la possibilità, a determinate condizioni, di presentare dichiarazioni dei redditi cumulate, il Consolidato Fiscale Nazionale,

Nel Consolidato le singole società partecipanti possono “apportare” eventuali crediti che possono essere compensati dalla Consolidante per il pagamento dell’IRES dovuta.

E’ stata sollecitata una conferma dell’Agenzia sulle formalità per operare in tal senso, e con la riposta n. 190 del 1 ottobre 2024 l’Agenzia ha espresso talune considerazioni che “brillano” per la loro ovvietà!

Da un lato viene ribadito che tutte le società che apportano crediti fiscali devono sottoporre la propria dichiarazione (a credito) al visto di conformità che attesti la regolarità del credito stesso, e questo è intuitivo, ma anche la Consolidante, che riceve detti crediti, deve far apporre il visto di conformità alla propria dichiarazione “Consolidato Fiscale Nazionale” CNM, visto che non può che essere un doppione del visto originario dei partecipanti, con oneri inutili, tempi dilatati e movimento di carte e polvere.

Viene concesso che le società partecipanti al consolidato non debbono sottoporre a visto (e sarebbe la terza tornata!) la propria dichiarazione che indica il trasferimento, dato che questo è solamente riepilogato nel quadro GN, ma tale indicazione non ha efficacia costitutiva.

E vorremmo ben vedere; questa insistenza sulla necessità di verifica “privata” delle dichiarazioni dimostra anche una sostanziale incapacità dell’Agenzia ad effettuare i debiti controlli, e una latente sfiducia nel contribuente.

La conclusione della citata risposta ufficiale è sorprendente: la Consolidante potrà utilizzare in compensazione un importo di crediti che deve corrispondere all’importo trasferito dalla società consolidata (!) e in caso di utilizzo di una cifra superiore la Consolidante sarà debitamente sanzionata, oltre a subire il recupero dell’importo eccedente.

Non si comprende che bisogno ci sia di specificare che si possono usare solo crediti esistenti, a meno che la sfiducia nel contribuente sia tale da pretendere di ricordare che non si possono, e non si devono, fare trucchi!

E per dire questo si muove la Divisione Contribuenti dell’Agenzia, in persona di un Vice Direttore.

Sorprendente!

 

Gazzetta Tributaria 138, 02/10/2024

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