MEGLIO ESSERE CHIARI! La regolarità della contabilità non supera la necessità della riferibilità del costo all’impresa, specialmente quando manca il documento formale. (Gazzetta Tributaria Edizione 57/2021)

MEGLIO ESSERE CHIARI! La regolarità della contabilità non supera la necessità della riferibilità del costo all’impresa, specialmente quando manca il documento formale. (Gazzetta Tributaria Edizione 57/2021)

57 – La regolarità della contabilità non supera la necessità della riferibilità del costo all’impresa, specialmente quando manca il documento formale.

 

Questa volta il richiamo dottrinale potrebbe essere superfluo, ma visto che la Corte di Cassazione ha destinato una pronuncia (n. 25612 del 22/09/2021) all’argomento, ubi maior…..

Per evitare rettifiche e accertamenti non basta che un costo sia reale ed effettivo, ma deve essere consentito all’Agenzia di valutarne l’inerenza all’impresa e la economicità.

Detto così appare fattispecie ovvia ma, calata nel contesto dei costi “stimati”, assume una diversa dimensione: la materia del contendere erano le “fatture da ricevere” contabilizzate in un certo esercizio e di cui non è stata data esauriente spiegazione e documentazione a seguito delle richieste dell’Agenzia, con la conseguente rettifica.

Questa affermazione, per altro scontata, ne porta un’altra più significativa: se vi è anche successivamente una idonea documentazione anche i costi non ancora fatturati hanno piena legittimità di essere stimati e spesati nell’esercizio di competenza.

Così si esprime il Supremo Collegio: “il difetto di documentazione…. era quella…… in cui il contribuente indica nel conto economico costi cospicui “per fatture da ricevere” dei quali deduce l’importo, salvo poi non esser in grado a richiesta dei verificatori di esibire fatture idonee, per forma e contenuto, a dimostrarne che tali fatture riguardavano costi inerenti in quanto connessi con l’attività d’impresa.

Determinante è quindi il requisito della possibilità di documentare a posteriori il costo!

Diviene difficile comprendere perché i giudici di merito siciliani, in un caso che appare “di scuola”, avevano invece dato ragione al contribuente, tanto da obbligare la Suprema Corte a cassare con rinvio la vertenza.

Forse è vero che si può sempre sperare in un ribaltone.

 

Gazzetta 57, 24/09/2021

 

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