MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE: VERSO NUOVI RAPPORTI CON IL FISCO? (Gazzetta Tributaria n.9/2024)

MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE: VERSO NUOVI RAPPORTI CON IL FISCO? (Gazzetta Tributaria n.9/2024)

 

9 – Una innovazione significativa ma “sotto traccia” nel nuovo processo tributario.

 

Dal 2024 il processo tributario perde una fase che, con alcune imprecisioni, ha accompagnato il percorso dei contribuenti negli ultimi dodici anni.

L’obbligo del reclamo/mediazione per le controversie di importo inferiore a 50mila euro, come regolamentato dall’art.17bis del decreto sul processo tributario era stato introdotto nel 2011, con alterne fortune, ed è stato abrogato dall’art.2 del D. Lgs. 220/2023.

Al riguardo si deve notare come vi sia una certa “confusione formale” anche nel legislatore delegato che nel citato decreto 220 all’art. 1, punto h) recita: dopo l’art.17bis è inserito il seguente capo: art17ter,

salvo disporre nel successivo art.2 l’abrogazione dello stesso art.17bis, con il che la nuova norma (è l’art. 17ter sulla forma degli atti) è evidentemente preceduta dal nulla, e si fa fatica a concepire una legge che prevede un art. 17 e un art.17ter senza il collegamento!

Ma a parte le notazioni formali (la fretta è sempre cattiva consigliera!) deve essere valutata la portata della abolizione, sic et simpliciter, della mediazione.

In base alle statistiche del MEF circa l’80% delle liti tributarie riguarda fattispecie di valore inferiore a € 50.000 (ricordiamo che il valore della lite riguarda il solo tributo, senza interessi e sanzioni), per cui la platea delle liti che erano potenzialmente interessate dalla mediazione obbligatoria è certamente molto vasta e questa massa di ricorsi non avrà più possibilità di definizione preventiva (anche se non frequente) e si riverserà completamente nelle Corti Tributarie.

Inoltre l’istituto, come era stato concepito dal legislatore prima del 2024, comportava una sterilizzazione per 90 giorni dei termini processuali, in quanto veniva introdotto dalla semplice notificazione all’Ufficio del ricorso con istanza di reclamo, e l’iscrizione a ruolo doveva avvenire solo in caso di rigetto dopo il 90esimo giorno.

Questo vuol dire, oltre che concedere al processo un lasso di tempo più ampio per la valutazione, in molti casi evitare anche le spese per il contributo unificato necessario per l’iscrizione a ruolo (al massimo 250 euro per questi casi, ma che può anche moltiplicarsi in caso di pluralità di opposizioni).

Tempi più stringenti e aggravio di costi immediati!

La possibilità di evitare la sentenza, con la condanna alle spese, è limitata quindi all’ipotesi di conciliazione in udienza o fuori udienza con ratifica, come prevista dall’art.48/546, istituto poco praticato e che comunque deve seguire la formale costituzione delle parti, in quanto deve esistere un valido procedimento.

Anche la conciliazione, che può prevedere anche un intervento attivo del collegio o del giudice unico, comporta una riduzione delle sanzioni a circa la metà.

Sino ad ora la conciliazione sia in udienza che fuori udienza non ha interessato le parti, dato che (fonti del MEF) nel 2023 sono state definite in questa forma solo lo 0,4% delle vertenze.

Sarà opportuno che le Corti di Giustizia si preparino ad una ben maggiore richiesta di procedimenti di conciliazione, e questo vale anche per il secondo grado (la mediazione ora abolita poteva essere esperita solo un primo grado).

Una piccola rivoluzione a cui ci si deve adattare!

 

Gazzetta Tributaria 9, 15/01/2024

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