MANO DESTRA E SINISTRA CHE NON DIALOGANO, E CHI NE VA DI MEZZO È IL CITTADINO (Gazzetta Tributaria n.22/2025)

MANO DESTRA E SINISTRA CHE NON DIALOGANO, E CHI NE VA DI MEZZO È IL CITTADINO (Gazzetta Tributaria n.22/2025)

22 – Un illogico disallineamento nelle norme obbliga anche la Cassazione a riconoscere il torto del contribuente che si fidava della logica!

 

Una delle agevolazioni tributarie più utilizzate dagli italiani (che notoriamente hanno il male del mattone!) è rappresentata dall’articolato beneficio che riguarda l’acquisto della “prima casa”.

Non stiamo a sviscerare i vari problemi che devono essere affrontati per poter godere con serenità del risparmio fiscale, che riguarda sia le imposte sui trasferimenti che le imposte sui redditi, ma segnaliamo una complicazione che si era verificata nel tempo ed ha dovuto avere l’avvallo della Cassazione con la recentissima ordinanza n. 3317 del 10 febbraio 2025.

Come è noto il trasferimento di una abitazione (prima casa) è agevolato se si tratta di un immobile non di lusso.

Sino al 1 gennaio 2014 questa situazione significava che l’immobile non doveva avere quelle caratteristiche, da verificare caso per caso, di superficie, finiture, qualità delle parti comuni ecc. richieste dal DM del 1969 per definire i fabbricati di lusso.

Solo con il D.Lgs. n. 23/2011 si è stabilito che l’agevolazione poteva essere applicata solo ai fabbricati non accatastati nelle categorie A/1, A/8, A/9, modificando quindi a decorrere dal 1 gennaio 2014 la nota alla Tariffa dell’imposta di Registro.

Più tardi, nel corso del 2014 ci si è accorti che non era stata modificata la Tabella A, Parte II della legge IVA, e quindi il trasferimento del fabbricato soggetto a imposta di registro e accatastato in A/2 nel corso del 2014 era automaticamente agevolato (se prima casa) mentre se la cessione era soggetta ad IVA dovevano essere verificate le caratteristiche del DM del 1969!

Un tipico caso di schizofrenia legislativa, cui si pose rimedio con il D.Lgs. n. 175 del 2014, in vigore dal 13 dicembre 2014 che ha unificato i requisiti per l’agevolazione, sia che il trasferimento fosse soggetto ad IVA o Registro.

Un contribuente, probabilmente incredulo di tanta dabbenaggine, avendo acquistato la  sua prima casa soggetta ad IVA nel corso del 2014, classificata in A/2 ma di superficie superiore ai 240mq canonici, contestò l’esclusione dalla agevolazione dato che chiaramente in legislatore aveva affermato, con il decreto emanato per il Registro, la volontà di condizionare l’agevolazione alla categoria catastale; con la ordinanza in commento la Cassazione, dopo che anche i due gradi di merito erano stati contrari al contribuente, ha confermato che in quell’anno dovevano applicarsi due regimi differenti, quasi confliggenti!

Il nostro povero contribuente, vittima del fatto che la mano destra (Registro) non aveva dialogato con la sinistra (IVA), è stato anche condannato a pagare le spese di lite, non proprio leggere!

 

Gazzetta Tributaria 22, 11/02/2025

 

 

 

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