08 Ott MA IL LEGISLATORE CONOSCE IL CALENDARIO? (Gazzetta Tributaria n.141/2024)
141 – La conversione in legge del c.d. decreto Omnibus pone dubbi sulle decorrenze e sul rispetto delle scadenze.
Il 4 ottobre 2024 è entrata in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la legge di conversione del c.d. decreto legge Omnibus (n.113/2024) che ha introdotto tutta una serie di novità e modifiche alle norme fiscali, di cui ci occuperemo in altri interventi.
Ma ora l’attenzione viene focalizzata su un paio di aspetti che hanno specifica attinenza con le scadenze e la successione dei tempi.
È l’urgenza del momento.
Da un lato vi è il “mondo” del Concordato Preventivo Biennale cui si accompagna una ipotesi di sanatoria per gli anni 2018 – 2022 (condizionata all’adesione al primo!).
Sappiamo che la manovra economica ha fatto grande affidamento sul Concordato, e quindi si dovrebbe fare in modo che sia una “macchina“ perfettamente funzionante.
Questa proposta di preventivo fiscale è una modifica sostanziale del panorama normativo del contribuente e del sistema, che viene avanzata nella versione definitiva a meno di 30 giorni dal termine di scadenza per l’adesione (31 ottobre 2024).
Nel nostro ordinamento vi è una legge, che ha rango costituzionale, intitolata Statuto dei diritti del Contribuente (legge 212/2000) che all’art.3 impone al legislatore di emanare disposizioni che comportino nuovi adempimenti e mutamenti della sostanza almeno 60 giorni prima dell’entrata in vigore.
È evidente che se è diritto del contribuente di avere un paio di mesi per prendere le misure ed effettuare le scelte di un “nuovo” comportamento, che tra l’atro può abbracciare un ampio lasso di tempo (sanatoria + concordato possono andare dal 2018 al 2025!) una norma che invece cambia le regole del gioco solo 25 giorni prima della scadenza è quanto meno viziata dall’origine.
Un vecchio detto delle nonne ricorda che “la gatta frettolosa fa gattini ciechi!”; senza scomodare la famiglia dei simpatici felini deve essere stigmatizzato questo comportamento che trascura i legittimi diritti di chi vuole fare scelte ponderate.
Ma la nuova norma “Omnibus” offre all’ironico commentatore anche un altro assist per sottolineare che forse il legislatore ha un altro calendario e non si comporta come la grande platea dei contribuenti.
La legge, entrata in vigore il 4 ottobre 2024, proroga al 30 settembre 2024 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva per l’adeguamento dei valori di magazzino (art.7 Omnibus).
Una proroga all’indietro che ricorda il movimento del gambero, perché il termine è comunque scaduto, legge o non legge; forse vi è un uso distratto delle parole o un calendario invertito nella scrivania del redattore della norma, ma certamente lo sconcerto rimane, tanto da chiedersi, come nel titolo: ma contribuente e legislatore usano lo stesso calendario?
Gazzetta Tributaria 141, 08/10/2024
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