LEZIONI DI CONTABILITA’ (Gazzetta Tributaria n.24/2025)

LEZIONI DI CONTABILITA’ (Gazzetta Tributaria n.24/2025)

24 – Con una snella pronuncia la Corte di Cassazione impartisce una lezione di contabilità e smentisce l’ Agenzia!

  

Con la leggerezza che si avvicina a quella del famoso film che ha ispirato il titolo (Lezioni di Piano vinse la Palma d’Oro a Cannes trent’anni fa!) una snella ordinanza del Supremo Consesso impartisce una lezione di contabilità (!) all’Agenzia delle Entrate, tra l’altro usando termini non consueti.

Infatti non è frequente leggere in una motivazione “ .…..risulta a dir poco stravagante…” come si riscontra nell’ordinanza n. 3615 del 12 febbraio 2025 della Corte di Cassazione che, pur dopo due sentenze nel merito favorevoli all’Agenzia sottolinea l’errore di interpretazione commesso e rinvia per un diverso apprezzamento nel merito alla Corte di Secondo Grado.

Che cosa è avvenuto.

Una impresa teneva una contabilità certamente approssimata e non aveva registrato il pagamento di una fornitura, per altro oggettivamente riscontrata. L’Agenzia accertava questo pagamento come sopravvenienza attiva (non c’era più il debito verso il fornitore!) e questo accertamento veniva confermato nei due gradi di giudizio di merito.

Con uno sfoggio di conoscenza contabile la Suprema Corte bolla tale interpretazione come “stravagante”, afferma che una mancata registrazione di un fatto certamente avvenuto può indicare una carenza di sistematicità nella contabilità, ma non può mai generare una sopravvenienza dato che non interessa il conto economico (complimenti ai giudici per la conoscenza di particolari tecnici!); tra le righe rimprovera l’Agenzia perché ha basato il proprio accertamento su di una interpretazione “stravagante” mentre poteva sostenere l’inattendibilità di tutta la contabilità e rinvia alla Corte di merito per la valutazione delle consistenze di eventuali rettifiche.

La Corte Suprema, confermando la buona conoscenza della tecnica contabile, non perde anche l’occasione per ricordare che la sopravvenienza è l’insussistenza di spese o perdite e non già l’estinzione, con normali strumenti di pagamento, dell’obbligazione verso il fornitore.

Questo vuol anche dire che la Suprema Corte privilegia l’atteggiamento pragmatico nei confronti di un mero esame degli aspetti formali (tutti danno atto che la contabilità era tenuta non correttamente ma i documenti erano disponibili!) e questo lascia ben sperare nell’applicare quel principio di collaborazione che dovrebbe rendere meno conflittuale e più rispettoso dei reciproci ruoli i rapporti tra Agenzia e Contribuente, quella collaborazione che continuiamo ad invocare ma sembra sempre lontana.

 

Gazzetta Tributaria 24, 14/02/2025

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