28 Ott L’ESATTORE ALL’USCIO! Gazzetta Tributaria n.89/2022
89-L’opposizione ad atti di riscossione appare sempre più difficile dopo due pronunce della Corte di Cassazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono il massimo organo assoluto della giurisdizione ed esprimono interpretazioni definitive.
Due volte nell’ultimo mese la Corte, a sezioni unite, si è espressa su problemi di riscossione, formulando principi che sembrano rendere ancora attuale quella trasposizione del proverbio toscano che attualmente recita: ”Meglio avere un morto in casa che l’esattore all’uscio!”
Infatti il consesso supremo con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022 ha ribadito anche per i giudizi pendenti l’applicazione della nuova norma dell’art.12, comma 4 bis del D.P.R.602 sulla generale, salvo talune eccezioni, non impugnabilità degli estratti di ruolo.
L’esperienza professionale dimostra che molte volte il contribuente scopre di avere carichi pendenti solo attraverso una, magari fortuita, verifica della propria posizione con esame dell’estratto di ruolo, dato che le cartelle di pagamento a suo tempo emesse sono state notificate in assenza o con altri vizi (cambio di indirizzo, di residenza e simili).
Eppure l’affermazione della non impugnabilità dell’estratto di ruolo, atto che viene emesso dalla Agenzia Riscossione preclude tante possibilità di difesa!.
Poco dopo sempre le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.30666 del 18 ottobre 2022 hanno ribadito che a fronte della non impugnabilità degli estratti di ruolo, eventuali vizi rilevati a valle della emissione della cartella di pagamento, ignorata o non conosciuta, sono di competenza della magistratura ordinaria come procedimento di opposizione all’esecuzione e non già come procedimento tributario, con le conseguenti complicazioni sia di forma che di tempi.
In sostanza appare evidente come vi sia un arroccamento dell’Amministrazione verso la sostanziale intangibilità dei vari atti di riscossione, cui si attribuisce una presunzione di piena legittimità anche se poi l’esperienza dei giudizi tributari dimostra che in circa metà delle controversie la ragione non stia dalla parte dell’Agenzia.
Certamente una migliore efficienza della procedura di iscrizione a ruolo (per altro limitata, data l’avanzata perentoria dei versamenti diretti), ed una migliore attenzione dei contribuente a segnalare spostamenti, variazioni di indirizzo o verifica delle comunicazioni ricevute, limiterebbero il disagio di debiti che sorgono dal passato senza possibilità di reclamo.
Ma l’affermazione dell’art,10 dello Statuto dei diritti del Contribuente sulla necessità della presenza della buona fede nei rapporti tra Amministrazione e cittadino in questi casi non trova spazio!
Gazzetta Tributaria 89, 28/10/2022
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