20 Nov LE IMPOSTE E IL CASO! (Gazzetta Tributaria n.159/2024)
159 – A volte il carico tributario può derivare semplicemente da un fenomeno casuale.
Gli aggiustamenti e le variazioni, anche marginali, delle norme tributarie sono continue, a volte ci si riferisce ad un fenomeno di bradisismo tributario per indicare la successione di “scosse” piccole o grandi, che cambiano lo scenario complessivo.
Magari poi ci si aggiunge anche l’Agenzia con una interpretazione sorprendente ed ecco una situazione decisamente insolita.
Un contribuente stipula nel 2023 un contratto per la cessione del diritto di superficie di un terreno ereditato decine di anni fa, incassa un acconto e una caparra; il contratto è soggetto a condizioni di operatività che si verificano nel 2024 e in tale anno viene redatto il rogito di cessione, con effetto traslativo, una volta verificato che tutte le condizioni erano soddisfatte; in tale anno viene anche pagato il saldo prezzo.
Scherzi del destino, dal 1° gennaio 2024 cambia la normativa tributaria che introduce tra i redditi diversi anche i corrispettivi percepiti per la costituzione di “altri diritti reali di godimento di immobili” qual è il corrispettivo per la cessione del diritto di superficie, prima esente in caso di possesso ultra quinquennale.
Viene interpellata l’Agenzia per conoscere la sorte fiscale del corrispettivo ricevuto, e questa risponde con l’atto n.224 del 19 novembre 2024 (deve essere apprezzata la celerità).
La risposta dell’Agenzia, che potremmo forse definire pilatesca, sottolinea la rilevanza del principio di cassa nella tassazione dei redditi delle persone fisiche, e quindi divide in due il trattamento fiscale di quanto percepito dal venditore: quanto pagato e incassato sino al 31 dicembre 2023 non sconta imposta, il residuo incassato nel 2024 deve sottostare alla nuova normativa e diviene imponibile.
In modo semplicistico l’Agenzia considera come automatico il trasferimento della caparra in conto prezzo e quindi anche questa, che formalmente non aveva, all’atto del pagamento, la natura di corrispettivo gode di esenzione (secondo il Codice Civile sono le parti che possono convenire di imputare la caparra al prezzo, ma l’Agenzia decide di anticipare i tempi!!)
La fattispecie descritta, quindi, rappresenta una situazione dove il “caso” recita un ruolo preponderante: a seconda che la caparra fosse nominale, o invece di dimensioni importanti, ovvero che la stessa sia stata versata in contanti ovvero con fideiussione bancaria avremo due incidenze fiscali ben differenti, e questo probabilmente non era ipotizzabile al momento dell’inizio della trattativa.
L’incertezza è durata solo per l’intorno della fine 2023, ora a regime è tutto imponibile; resta la sorpresa per dover considerare anche il “caso” tra le variabili di una corretta programmazione fiscale.
Potrebbe essere una nuova versione de “La Forza del Destino” ma fuori dal Teatro alla Scala!
Gazzetta Tributaria 159, 20/11/2024
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