04 Ott LE FACCIATE E……. I NAVIGATORI Il beneficio del bonus facciate viene esteso, secondo l’Agenzia delle Entrate, anche agli edifici non visibili dalla terra ferma. (Gazzetta Tributaria Edizione 58/2021)
58 – Il beneficio del bonus facciate viene esteso, secondo l’Agenzia delle Entrate, anche agli edifici non visibili dalla terra ferma.
Uno dei simboli architettonici dello scorso secolo, discutibile ma caratteristico, è il palazzo della Civiltà del Lavoro a ROMA EUR, con la pietra candida e quell’infilata di arcate e logge.
La scritta sul frontone, dedicata anche ai navigatori e non a escursionisti o automobilisti deve avere ispirato l’Agenzia delle Entrate che con una vera e propria capriola ha esteso il contributo per la ristrutturazione di edifici, il c.d. “BONUS FACCIATE” anche agli immobili non visibili dagli spazi cittadini ma solo dal mare con omaggio al mondo dei navigatori.
Abbiamo già dedicato tre interventi sulla nostra Gazzetta al bonus facciate (n.7/20, 48/20, 45/21), contributo che incontra un rilevante gradimento dei contribuenti (contributo del 90% della spesa per pulire, abbellire, ristrutturare le parti dell’edificio visibile dalla pubblica via per migliorare il decoro urbano) specificando come l’Agenzia, con circolari e interpelli, abbia sottolineato la portata pubblica del beneficio: deve rappresentare un miglioramento dell’immagine del borgo come visibile dalla collettività sul suolo pubblico; era stato specificato che i lavori riguardanti le parti interne, corti e porticati non visibili dalla pubblica via non potessero godere del contributo.
Ma siamo popolo di navigatori e quindi con la risposta 595/2021 del 16 settembre 2021 vi è stato un cambiamento di interpretazione sul concetto di decoro urbano usufruibile dalla collettività, dato che il quesito si riferiva alla possibilità di intervento agevolato con bonus al rifacimento di una facciata “visibile solo dal mare e non anche da vie, strade o suoli pubblici”.
Data la chiara portata della norma, e le interpretazioni sino ad allora fornite, sulla necessità della fruibilità del beneficio estetico (abbellimento o pulitura) da parte della collettività per poter riconoscere il bonus, l’Agenzia a fronte di questa insolita domanda ha interpellato il Ministero della Cultura (?) che con nota 185460 del 9 luglio 2021 ha ritenuto che l’intervento in oggetto non ricada nelle esclusioni contenute nella circolare n.2/2020 delle Entrate e quindi si tratti di interventi ammissibili.
Viene da chiedersi che competenza abbia il Ministero della Cultura per fornire una interpretazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate – forse l’interpretazione poteva essere elaborata dalla stessa Agenzia! – ma questo comportamento porta l’Agenzia delle Entrate a ritenere che anche per le facciate non visibili dal suolo pubblico ma esterne sul mare il bonus è un diritto.
Siamo un popolo di navigatori che possono considerare anche lo spazio di mare (evidentemente anche di lago!) antistante la riva quale suolo pubblico!
Gazzetta 58, 04/10/2021
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