18 Mar LAVORO AUTONOMO: PUO’ ESSERE RILEVATO UN COSTO PER “AVVIAMENTO” (Gazzetta Tributaria n.49/2025)
49 – Le innovazioni anche nel lavoro autonomo possono cambiare radicalmente il vecchio concetto di “Studio”
Nel dicembre 2024 è entrato in vigore il D. Lgs. 192 che ha riformulato le norme per la determinazione del reddito imponibile a seguito dell’attività di lavoro autonomo; tali norme si applicano a partire dal 2025.
Anche per interesse privato torneremo spesso su queste modifiche che hanno la caratteristica di intervenire anche nei presupposti in un settore (la determinazione del reddito da lavoro autonomo!) che era caratterizzato da un notevole immobilismo, pur in presenza di una realtà dinamicamente in evoluzione (Società Professionali, Soci non professionisti ecc.)
Quello che era un unico articolo di legge, il n.54, corposo e formato da una decina di commi, è stato spacchettato in otto diversi articoli, da 54 a 54octies, con l’evidenziazione di nuovi elementi reddituali (positivi o negativi).
Questa volta dedichiamo il nostro commento ad un aspetto certamente innovativo; la rilevanza dei beni immateriali.
Delle nuove norme l’art.54sexies è riservato a questi argomenti, con talune innovazioni sorprendenti.
Nel lavoro autonomo i beni immateriali sono rappresentati tipicamente da brevetti, diritti d’autore e altri processi protetti da registrazione, da altri beni immateriali non registrati e dal corrispettivo per l’acquisizione di clientela (il c.d. avviamento).
Mentre per le prime due categorie non dovrebbero esservi problematiche interpretative, salvo sottolineare che i diritti d’autore possono essere spesati in due anni (per l’impresa, invece i marchi debbono essere ammortizzati in 18 anni), la terza categoria necessiterà di un approfondimento specifico.
Nell’ambito delle diverse attività professionali possono effettivamente aversi ipotesi di clientela consolidata con attività ripetitiva (consulenza legale continua verso un gruppo di società, per esempio) e questo tipo di clientela forse potrebbe essere ceduto; invece quando prevale in modo assoluto l’intuitus personae tra professionista e cliente (tipico il mandato per la difesa) ogni ipotesi di trasferimento appare quanto meno incauto.
Per gli artisti, poi, la possibilità di “vendere” un pacchetto clienti è certamente insolito.
IL legislatore fiscale, invece, non solo considera normale l’ipotesi di trasferimento di pacchetto clienti tra studi, ma ipotizza un tasso di rotazione dei clienti del 20%, (tra le righe vuol dire che l’altro 80% accetta il trasferimento!) consentendo quindi di spesare il costo di acquisizione del “pacchetto clienti” in almeno cinque anni.
Sono ipotesi insolite, se proiettate sulla tipologia del tipico studio professionale (pochi professionisti, un paio di collaboratori e dimensioni limitate); i grandi studi “all’americana” hanno la forma giuridica di società di capitali, e quindi non hanno i problemi spiccioli dell’art.54 TUIR.
Ma comunque la riforma fiscale sta arrivando!
Gazzetta Tributaria 49, 18/03/2025
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