LAVORO AUTONOMO: DEVE ESSERE MOLTO REDDITIZZIO! Con sentenza si afferma che un professionista non può guadagnare meno di un impiegato (forse riferito a tempi lontani) e vengono anche smentiti gli studi di settore! (Gazzetta Tributaria Edizione 39/2021)

LAVORO AUTONOMO: DEVE ESSERE MOLTO REDDITIZZIO! Con sentenza si afferma che un professionista non può guadagnare meno di un impiegato (forse riferito a tempi lontani) e vengono anche smentiti gli studi di settore! (Gazzetta Tributaria Edizione 39/2021)

39 – Con sentenza si afferma che un professionista non può guadagnare meno di un impiegato (forse riferito a tempi lontani) e vengono anche smentiti gli studi di settore!

 

L’attività professionale, come tutte le attività autonome, sia imprenditoriali che di servizi, è soggetta a situazioni di variabilità di risultati, come per altro sta insegnando la situazione di crisi a seguito della pandemia in corso; eppure secondo la Cassazione il professionista deve produrre un reddito importante e se non vi arriva è soggetto ad accertamento induttivo.

Questa è la sconcertante conclusione cui si può giungere dall’esame dell’ordinanza 17596 del 21 giugno 2021 (freschissima) della Corte di Cassazione che ha confermato un accertamento rivolto dall’Agenzia delle Entrate ad un medico odontoiatra campano in relazione all’anno 2005.

Nella motivazione, se letta con occhio critico, si rilevano talune affermazioni di grande importanza e sconcertanti, dato che viene sottolineato che il professionista “risulta avere ricevuto una retribuzione apparentemente inferiore a quella dei suoi dipendenti”, come se la variabilità tipica dell’attività di lavoro autonomo non potesse comportare momenti di scarso reddito; è difficile comprendere il riferimento alla retribuzione, dato che si tratta di reddito autonomo; si specifica che la contabilità del professionista era formalmente corretta, ma che l’Agenzia legittimamente può discostarsi dalle risultanze contabili se l’incidenza dei costi per il nostro professionista è eccessiva rispetto alle medie di altri professionisti; che l’allontanamento dalle risultanze contabili può essere giustificato anche da una presunzione unica (non una pluralità di indizi!), purchè tale presunzione sia precisa e grave (e sarebbe ben grave che non lo fosse, ma comunque è un solo indizio!); la congruità rispetto all’applicazione degli studi di settore al nostro dentista non è elemento significativo per escludere un accertamento induttivo.

Quest’ultima è una affermazione significativa, in quanto il testo della sentenza espressamente afferma che “Gli studi di settore costituiscono ……… solo uno degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva …… “ e quindi il libero convincimento del giudice più legittimare lo scostamento anche dalla congruità agli studi per giustificare ed ammettere l’accertamento induttivo.

In sostanza la congruità allo studio di settore non costituisce una difesa per il contribuente se esistono altri indizi di comportamento antieconomico, mentre a contrariis si afferma che l’incongruenza agli studi di settore rappresenta da sola giustificazione per un accertamento induttivo.

Due pesi e due misure per mantenere il contribuente in condizione di pericolosa incertezza, con una subdola azione verso l’accettazione delle proposte di rettifica!

Davanti ai giudici tributari non sempre le parti sono in posizione paritetica, ma facciamo il possibile per raggiungere questa parità.

 

Gazzetta 39, 23/06/2021

 

No Comments

Post A Comment