LAVORA DA ME: IL MIO UFFICIO PER L’IRAP NON CONTA! Una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona afferma il principio che per il Consulente Finanziario l’utilizzo dei locali predisposti e gestiti dalla Banca mandante non rappresenta autonoma organizzazione. (Gazzetta Tributaria Edizione 44/2021)

LAVORA DA ME: IL MIO UFFICIO PER L’IRAP NON CONTA! Una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona afferma il principio che per il Consulente Finanziario l’utilizzo dei locali predisposti e gestiti dalla Banca mandante non rappresenta autonoma organizzazione. (Gazzetta Tributaria Edizione 44/2021)

44 – Una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona afferma il principio che per il Consulente Finanziario l’utilizzo dei locali predisposti e gestiti dalla Banca mandante non rappresenta autonoma organizzazione.

 

Il 14 luglio 2021 la Commissione Tributaria di Ancona ha depositato la sentenza n. 300/21 che riconoscendo ad un consulente finanziario il diritto al rimborso dell’IRAP versata negli anni precedenti, per mancanza del requisito della autonoma organizzazione, esclude che l’utilizzo della struttura predisposta dalla società mandante, gli uffici dei consulenti, rappresenti un elemento di valore aggiunto.

Quindi viene ribadito una volta di più che elemento discriminante ai fini della imponibilità IRAP è l’esistenza di una autonoma organizzazione che rappresenti un “fattivo impulso” rispetto alla normale attività del professionista e non già una semplice disponibilità di spazi gestiti dalla banca e concessi ai consulenti finanziari.

La struttura di terzi, in cui il nostro consulente non esercita funzioni gestorie, diviene indifferente ai fini della valutazione dell’autonoma organizzazione che aggiunge al professionista valore di attività e ne determina l’assoggettamento ad IRAP.

I giudici di Ancona ripercorrono gli elementi caratterizzanti una autonoma organizzazione che possa rappresentare quell’elemento aggiuntivo che accresce l’attività professionale, al di fuori dell’apporto di un collaboratore con funzioni esecutive o di segreteria, perché questa circostanza non accresce il valore aggiunto dell’attività individuale.

Abbiamo qui un’ulteriore conferma della circoscritta incisività dell’IRAP e della possibilità per molti lavoratori autonomi di evitare il pagamento dell’imposta o di chiederne il rimborso se pagata in passato.

Tra le voci di “corridoio” che circolano in questo perturbato periodo legislativo (torna l’ipotesi di una riforma tributaria globale, con legge delega e successivi decreti delegati) una delle più ricorrenti è quella di una abolizione dell’IRAP, già oggetto di tante critiche.

Effettivamente il concetto di una imposta che colpisca il maggior valore in termini di produttività che una autonoma organizzazione “aggiunge” all’attività del singolo appare debole, e lo sviluppo del contenzioso proprio con riguardo a questo elemento impalpabile – il maggior valore di una organizzazione – ha riempito anche il dossier della Cassazione.

In questo filone anche la sentenza di Ancona, suscettibile certamente di gravame ma comunque ad oggi esistente! contribuisce a smantellare questa costruzione traballante.

Ricordiamo che in caso di pagamento dell’imposta con successiva richiesta di rimborso possono essere contestati i versamenti effettuati entro 48 mesi dalla domanda; ad oggi, quindi, i versamenti dall’agosto 2017.

 

Gazzetta 44, 20/07/2021

 

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