LA VOCE CHE GRIDA NEL DESERTO: SEMPLICITA’ (Gazzetta Tributaria n.37/2025)

LA VOCE CHE GRIDA NEL DESERTO: SEMPLICITA’ (Gazzetta Tributaria n.37/2025)

37 – Una considerazione sulla confusione di termini e dimensioni degli adempimenti tributari elementari.

 

Nel continuo aggiornamento sulle varie pronunce in materia tributaria (sentenze, circolari, risposte e simili) capita di imbattersi in situazioni relativamente lineari ma che proprio per la loro semplicità non dovrebbero neppure costituire oggetto di trattazione.

E allora l’interprete cerca di approfondire del perché la situazione è rilevante, e come deve essere valutata, traendone anche conseguenze diverse.

Il pretesto per questa chiacchierata è la risposta n. 58 del 3 marzo 2025 dell’Agenzia delle Entrate che ha ricevuto una richiesta di chiarimento dal Ministero dei Beni Culturali riguardo quella fattispecie che il Codice Civile definisce “scoperta del tesoro” (art.932 C.C.) e il trattamento del premio per il ritrovamento.

Una norma del 2004 (D.Lgs.42/2004) prevede la corresponsione di un premio per chi ritrova beni culturalmente rilevanti e li consegna allo Stato.

Come trattare fiscalmente questi premi?

Il Consiglio di Stato si era espresso per l’esclusione da ogni imposta in quanto il premio non è considerato “reddito”; I Beni Culturali hanno dei dubbi e interpellano l’Agenzia che con una articolata risposta conclude che si tratta pur sempre di un reddito diverso che rientra nel mondo IRPEF ex art.67 TUIR e quindi soggetto alla ritenuta a titolo d’imposta del 25% prevista dall’art.30/600.

Allora scatta l’attenzione polemica del vostro interprete: ma le misure delle ritenute che senso hanno?

Nel nostro ordinamento abbiamo, a livello di redditi, ritenute che probabilmente coprono tutta la gamma dei numeri tra 1 e 50; solo nell’art. 30 che viene citato la ritenuta a titolo d’imposta IRPEF può essere del 10%, del 20% o del 25%; viene in mente che pochi articoli prima lo stesso decreto 600 (art.27) prevede una ritenuta sempre a titolo d’imposta IRPEF del 26% su determinati redditi di capitale percepiti da persone fisiche.

Che differenza può esservi tra questi due redditi, percepiti da persone fisiche e tassati in modo forfettario per giustificare due aliquote differenziate dell’1%?

Ma la domanda si amplia: qual è la giustificazione di ritenute a titolo d’imposta così differenti, quando non entra in gioco la “capacità contributiva”?

Eppure il panorama delle aliquote delle ritenute è quasi sconfinato, con gli uffici fiscali delle imprese e istituzioni che debbono stare attenti e dedicare risorse per non sbagliare anche l’aliquota, perché oltre tutto vi è una responsabilità solidale anche del percipiente!

E la voce che grida nel deserto, invece di predicare la conversione come San Giovanni, chiede chiarezza, perché la mitica collaborazione indicata all’art.10 dello Statuto del Contribuente deve avere come basamento granitico la semplicità.

Anche accorpare la misura (ed anche i presupposti) delle ritenute a titolo d’imposta sarebbe un buon passo in quella direzione.

 

Gazzetta Tributaria 37, 04/03/2025

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