LA SPECIALITA’ DEL PROCESSO TRIBUTARIO: UN UNICUM NEL PANORAMA DELLA GIUSTIZIA (Gazzetta Tributaria n.22/2023)

LA SPECIALITA’ DEL PROCESSO TRIBUTARIO: UN UNICUM NEL PANORAMA DELLA GIUSTIZIA (Gazzetta Tributaria n.22/2023)

22 – Breve sottolineatura delle peculiarità del processo tributario.

 

Come è noto, almeno a chi legge la nostra Gazzetta, le vertenze tributarie non vengono trattate dal Tribunale Civile ma vi è una apposita struttura piramidale che vede al primo grado la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado e al livello superiore la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, e poi la  Cassazione, con un proprio organo di autogoverno, un proprio canale telematico (SIGIT), con giudici in parte togati e in parte onorari, sedi in ogni provincia con servizi di cancelleria specifici ed anche con l’onere, per partecipare al giudizio, di corrispondere tributi specifici, il Contributo Unificato Tributario.

Una prima peculiarità è che i processi tributari (ve ne sono in vita oltre quattrocentomila!) hanno la caratteristica di dover essere valutati e risolti da un collegio di magistrati (tre) mentre tutto il panorama della giustizia si indirizza verso il giudice monocratico; altra peculiarità della giustizia tributaria è la stragrande maggioranza delle udienze che si svolgono in presenza, con l’incontro “fisico” dei magistrati  e delle parti, e con le arringhe orali conclusive di cui nel campo civile si è persa memoria.

 

 

 

In questo mondo che si orienta alla tecnologia – tutti gli atti del processo tributario: devono essere firmati solo digitalmente e trasmessi attraverso un apposito servizio digitale dedicato (SIGIT) – il passato burocratico si affaccia con il mantenimento del Modello di versamento F23 per l’eventuale pagamento integrativo del contributo.

Anche i profani del mondo tributario hanno conoscenza del modello di pagamento di imposte e ritenute, denominato F24, che viene gestito telematicamente come oramai la quasi totalità dei pagamenti; invece se è dovuta una integrazione del Contributo Unificato Tributario si deve andare fisicamente in banca con l’arcaico modello F23 (alcuni cassieri fanno fatica a riconoscerlo!) per provveder al pagamento, con perdite di tempo significativo.

Ma la particolarità di questo balzello è anche che viene gestito, verificato ed eventualmente sanzionato direttamente dalla Segreteria della Corte Tributaria, con la conseguenza che in caso di contestazione sulla misura del contributo il difensore deve citare quella Cancelleria che gestisce la sua pratica e che diventa parte in un altro giudizio.

Se andiamo a pensare che i funzionari della segreteria della Corte Tributaria sono dipendenti del Ministero delle Finanze che è indirettamente parte perché percepisce il tributo siamo in presenza di un intreccio perverso di situazioni che non facilitano la serena applicazione delle norme tributarie, e di questa serenità, invece, ci sarebbe tanto bisogno!

 

Gazzetta Tributaria 22, 13/02/2023

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