21 Mar LA RIVOLUZIONE DELLA NECESSITA’ DEL DIALOGO: SI RISCHIA IL PASSO INDIETRO (Gazzetta Tributaria n.39/2024)
39 – Nella contrapposizione dei mondi tributari si scontrano i concetti di atto definitivo quando emesso dall’Ufficio e collaborazione costruttiva preventiva.
Una delle problematiche più diffuse, forse anche nella società civile ma certamente nel mondo tributario, è la necessità, o l’obbligo, di svolgere un contradditorio tra le parti e quindi anche con il contribuente prima di emanare l’atto di accertamento, rettifica o riscossione.
L’Agenzia, per propria forma mentis, non ritiene normalmente di sottoporre a valutazione preventiva i propri atti e conosciamo tutti le polemiche che sono seguite all’adozione dell’art. 12 dello Statuto del Contribuente che imponeva un periodo di comporto tra la consegna del verbale di verifica e l’emanazione dell’accertamento, periodo nel quale il contribuente può (deve) svolgere le proprie osservazioni.
Eppure la necessità del contradditorio preventivo è sentita come inderogabile presupposto per l’attività dell’Amministrazione, le Corti di Giustizia, compresa la Cassazione hanno sempre affermato che il contradditorio è un diritto, gli ordini professionali si sono attivati per approfondire la necessità del dialogo (anche chi scrive ha fatto parte di una commissione nazionale di commercialisti proprio sul contradditorio) e nell’ambito della riforma il decreto legislativo n. 219/2023 che ha modificato lo Statuto dei Diritti Del Contribuente, recependo tale necessità ha introdotto l’art. 6bis intitolato Principio del Contradditorio, in vigore dal 18 gennaio 2024.
Inopinatamente il Ministero delle Finanze, forse spaventato dalla sua propria audacia ha emanato il 29 febbraio 2024 un ATTO DI INDIRIZZO a firma del Vice Ministro Maurizio Leo che differisce l’obbligo di adozione di un contradditorio “informato ed effettivo” sino a quando non saranno stati definiti gli atti “automatici” non soggetti a contradditorio preventivo, e comunque sino al 30 aprile 2024.
Il testo dell’atto di indirizzo è un capolavoro di bizantinismo: esordisce affermando che con la riforma il principio del contradditorio assurge al rango di principio generale del diritto, ma subito dopo sottolinea come tale principio generale non abbia valenza assoluta perché non è applicabile agli atti “automatici” e ricorda che l’elenco degli atti esclusi da dialogo sarà formulato dal MEF.
Infine conclude che sino all’emanazione del decreto sugli atti esclusi si continueranno ad applicare le vecchie norme. affermando con una frase degna della più tradizionale restaurazione come “nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contradditorio”.
Ma intanto il decreto legislativo 219/2023, come abbiamo ricordato, portando varie modifiche allo Statuto del Contribuente ha abrogato l’art.12 sostituito, per quanto riguarda il contradditorio, dall’art. 6bis di cui l’atto di indirizzo sospende l’operatività; un vero e proprio pasticcio che almeno sino a fine aprile 2024 lascia i contribuenti privi di ogni garanzia di collaborazione e confronto!
Quella assoluta necessità di dialogo, viene respinta e spedita al mittente con un atto di indirizzo che fa temere per la pratica operatività di tanti principi di apertura della riforma, che necessitano di buona volontà e non già di atti imperiosi di indirizzo!
Gazzetta Tributaria 39, 21/03/2024
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