07 Gen LA RITENUTA QUALIFICA IL REDDITO (Gazzetta Tributaria n.6/2025)
6 – Una interessante pronuncia sulla solidarietà tra sostituto d’imposta e percipiente
La ritenuta qualifica la natura del reddito tassato e preclude all’Agenzia, che aveva accertato il sostituito, di applicare una diversa tassazione.
Questa è l’interessante pronuncia della Corte di Secondo Grado del Piemonte, n.458/1/2024 del 23 settembre 2024 che risolve a favore del contribuente una controversia che rischiava di condurre ad una doppia imposizione.
Questa la fattispecie: una società definisce con accertamento con adesione una controversia sulle ritenute applicate ai propri collaboratori svolgenti l’attività di vendite a domicilio di prodotti, ed applica al totale delle provvigioni la ritenuta a titolo di imposta stabilita dall’art.25bis del D.P.R.600/73.
L’Agenzia promuove un accertamento nei confronti del percipiente qualificando l’attività come reddito di lavoro autonomo e contesta l’omissione della dichiarazione e del versamento d’imposta.
Dopo una sentenza di primo grado favorevole all’Ufficio in sede di appello il risultato viene ribaltato, affermando il principio che la definitività della rettifica al soggetto erogante, con la cristallizzazione della qualità della ritenuta applicata non solo nella misura ma anche nel presupposto (l’Agenzia aveva accettato la ritenuta a titolo d’imposta), secondo il principio della solidarietà tra sostituto e sostituito, esplica i suoi effetti anche nei confronti di quest’ultimo, escludendo quindi qualunque riqualificazione del compenso percepito, e di fatto già tassato con una ritenuta a titolo d’imposta.
Questo in base anche ad una ordinanza della Corte di Cassazione, n.6854 dell’11 marzo 2021, che afferma che “Il rapporto che si costituisce tra il sostituto d’imposta e il sostituito è quello dell’obbligazione solidale passiva con il fisco” con la conseguenza che l’oggetto dell’imposizione, e la sua natura restano cristallizzati.
L’applicazione della corretta ritenuta fiscale, quindi, non rappresenta solamente un momento di riscossione ma si riferisce alla piena dimensione dell’obbligazione tributaria con riferimento ad entrambe le parti.
L’Agenzia è stata quindi condannata anche alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del contribuente a cui aveva cercato di imporre una diversa natura del compenso percepito.
A volte anche l’Ufficio esagera nella valutazione dei presupposti, sconfinando nella duplicazione.
Gazzetta Tributaria 6, 08/01/2025
Sorry, the comment form is closed at this time.