14 Nov LA “RAGION PRATICA” DELL’ AGENZIA (Gazzetta Tributaria n.157/2024)
157 – In una risposta ad interpello l’ Agenzia da una dimostrazione di pragmatismo condivisibile.
Forse sono antichi ricordi del Liceo, oppure la circostanza che quest’anno è il trecentesimo anniversario della nascita di Immanuel Kant, padre della filosofia moderna, ma il collegamento con quel suo libro: “Critica della ragion pratica” è venuto spontaneo leggendo la risposta ad interpello n.222 del 13 novembre 2024, che ha voluto appunto privilegiare l’attività reale alla speculazione teoretica.
Tutti gli operatori del diritto sono spaventati dalla rigidità della burocrazia che a volte può comportare oneri rilevantissimi per piccoli errori formali, e comunque non consente, in genere interpretazioni analogiche se non ricomprese nel formalismo del testo; questo spiega perché è stato rivolto un quesito all’Agenzia su di un argomento che avrebbe dovuto essere considerato ovvio e scontato, ma la risposta rappresenta una dimostrazione che con buona volontà si possono superare tanti problemi.
Da un paio di anni è stata profondamente riformulata la c.d. “legge fallimentare” (era del 1942!) con l’introduzione di una serie di istituti di concordato e operazioni di risanamento formale che assumono nomi diversi, ma che si sostanziano nello stralciare parzialmente i debiti cumulati nel tempo; contabilmente questo stralcio genera una sopravvenienza attiva perché se pago al 50% un debito iscritto in bilancio realizzo un “beneficio” del 50%; dato che siamo in presenza di ipotesi di crisi aziendali e insolvenza, opportunamente l’art. 88 TUIR esclude dal novero delle “sopravvenienze attive” – normalmente imponibili – l’effetto positivo della riduzione dei debiti in caso di accordo di ristrutturazione e simili, pubblicato nel Registro delle Imprese e compreso nella attuale legge fallimentare all’art.67.
Una società chiede se un piano attestato di risanamento che è regolato dall’art.56 di una legge specifica (Codice della Crisi d’impresa, D.Lgs. 14/2019) e non è citato tra gli istituti agevolati di cui all’art.88 TUIR può godere dello stesso vantaggio (non imponibilità delle sopravvenienze da riduzione dei debiti).
Con una risposta “snella” l’Agenzia, dando prova di una praticità di cui bisogna dare atto, verifica che il contenuto dei piani di agevolazione previsti all’art.67 legge fallimentare o dall’art.56 della nuova legge sono sostanzialmente equivalenti, che le formalità richieste appaiono similari e che la finalità in entrambi i casi è socialmente utile, e quindi, forzando la lettera della norma del Testo Unico dei Redditi dichiara l’equiparazione dei due percorsi, anche se denominati diversamente e formulati da due norme delle quali solo la prima è formalmente richiamata nel TUIR.
Non possiamo che condividere e plaudire a questo “trionfo” della ragion pratica che sarebbe certamente piaciuto al filosofo nato trecento anni fa: sicuramente questo tributo della GAZZETTA TRIBUTARIA suona insolito sia per Immanuel Kant che per l’Agenzia delle Entrate, ma anche noi proviamo a percorrere, a volte, strade innovative e speriamo di essere compresi!
Gazzetta Tributaria 157, 14/11/2024
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