02 Apr LA PAGHETTA È SALVA! (Gazzetta Tributaria n.43/2024)
43 – La Corte di Cassazione interviene per escludere l’ obbligo di dichiarazione e tassazione per tutte le “donazioni atipiche” che intervengono principalmente tra parenti, se inferiori al limite delle franchigie esistenti.
Nel nostro complicato (ma alla fine simpatico) regno della burocrazia che voleva una sentenza della Corte di Cassazione per stabilire che le donazioni in famiglia, normalmente alla buona: la somma trasmessa brevi manu dal nonno al nipote, non hanno rilevanza fiscale, e così per tutte le azioni dispositive – donazioni informali – che non hanno la necessità della veste formale dell’atto pubblico come richiesto dal Codice Civile.
Una interpretazione dell’Agenzia delle Entrate tendeva a portare nell’ambito della registrazione obbligatoria, con la relativa imposta, ogni atto dispositivo che rappresenta una donazione ”informale” – nel caso era un ordine di bonifico disposto dallo zio alla nipote per permetterle di comperare casa – pretendeva di assoggettare all’obbligo di registrazione anche tale situazione, ed è intervenuta la Corte di Cassazione , con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024 per ribadire che queste donazioni informali, pur costituendo indice di capacità contributiva, non soggiacciono all’imposta sulle donazioni se nei limiti della franchigia esistente pro rata temporis.
A dire il vero la stessa Cassazione, già pochi anni prima (2017) aveva specificato che solo le donazioni formali, in quanto portate da un atto pubblico, erano soggette a registrazione e imposizione, ma questa conclusione continuava ad essere opposta dall’Agenzia, che pretendeva l’imposizione su ogni atto di donazione, comunque conosciuto.
Con la sentenza citata di pochi giorni fa la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento, confermando il principio di diritto che solo le donazioni formali debbono scontare l’imposta direttamente, escludendosi, quindi le altre forme di trasferimento liberale di ricchezza.
Quindi anche la paghetta settimanalmente pagata ai figli può liberamente circolare!
L’unica attenzione dovrà essere messa nel valutare l’omogeneità della famiglia, perché dal punto di vista civilistico una donazione informale è nulla, e quindi la successione che prima o poi si aprirà in relazione al donante potrebbe vedere liti e pretese di restituzione da parte di eredi che si reputano danneggiati da donazioni nulle.
E l’esperienza professionale insegna che quando si apre una successione si scoperchia anche un coacervo di forze contrapposte che spesso portano a fratture, a volte insanabili; l’esistenza di una donazione nulla potrebbe essere una miccia importante per scatenare queste forze spesso latenti!
Ma intanto il ragazzo potrà serenamente godersi la paghetta!
Gazzetta Tributaria 43, 02/04/2024
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