LA CACCIA AL FANTASMA: L’ABUSO ELUSIVO! (Gazzetta Tributaria n.70/2022)

LA CACCIA AL FANTASMA: L’ABUSO ELUSIVO! (Gazzetta Tributaria n.70/2022)

70-Deve intervenire la Cassazione per mettere in riga l’agenzia che cerca condotte elusive ovunque.

 

 

Vi sono convinzioni difficili da demolire, che a volte fanno vedere “nemici” e pericoli anche in situazioni altrimenti lineari: Don Quicote vedeva nemici nei mulini a vento, l’Agenzia delle Entrate ricerca “elusori” anche nei più semplici contratti di locazione!

E’ dovuta intervenire la Corte di Cassazione che con l’ordinanza recentissima n. 23135 del 25/07/2022 ha specificato, con una pronuncia che vale anche a livello di istruzione per l’uso, quali sono i confini del comportamento che configura abuso del diritto e quindi censurabile, a chi spetta dimostrare l’esistenza di una elusione e quale è il significato specifico del comportamento distorsivo.

Una breve descrizione della fattispecie potrà aiutare a comprendere i confini della vertenza.

Un professionista (medico libero professionista), costituisce con i familiari una società immobiliare che acquista in leasing un immobile, effettua i lavori di ripristino e trasformazione di questo in studio dentistico e lo concede in locazione al medico.

L’Agenzia delle Entrate contesta la costruzione contrattuale e nega la deduzione dei canoni di locazione al professionista, eccependo l’abuso del diritto.

Il contribuente ricorre avverso l’accertamento e vince nei due gradi di merito, ma l’Agenzia ricorre in Cassazione che si pronuncia con l’ordinanza indicata, confermando il buon diritto del medico.

Il testo di questa pronuncia contiene alcune pregevoli sottolineature che dovrebbero costituire il presupposto del corretto comportamenti fiscale; per esempio la definizione di “abuso di diritto fiscale” si verifica quando si sia in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate al fine di eludere l’imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economia.

Pertanto il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto , pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta.

Invece il carattere abusivo viene escluso se vengono rilevate ragioni extrafiscali che possono essere di natura organizzativa o di tipo prudenziale (sottrarre l’immobile ai rischi di una professione).

La Cassazione ci tiene a sottolineare che è onere dell’Agenzia la prova del disegno elusivo e delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici.

Sulla base di queste considerazioni, certamente condivisibili, il ricorso dell’Agenzia è stato respinto con condanna della stessa alle spese di lite.

A volte inseguire i fantasmi si traduce in una debacle onerosa e di scarsa soddisfazione, e solo il già citato cavaliere della Mancha è passato alla storia per le sue lotte!

 

 

 

Gazzetta 70, 01/08/2022

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