L’ OPERAZIONE È REALE MA IL TRUCCO C’E’ LO STESSO. ( Gazzetta Tributaria n.144/2024)

L’ OPERAZIONE È REALE MA IL TRUCCO C’E’ LO STESSO. ( Gazzetta Tributaria n.144/2024)

144 – Un finto appalto di servizi ha conseguenze ai fini penali e fiscali.

  

Spesso anche le cronache ordinarie riferiscono di accertamenti fiscali e sanzioni a carico di nomi noti, particolarmente della grande distribuzione, per l’uso distorto di cooperative di lavoratori della logistica; anche la Suprema Corte ha dovuto occuparsi della rilevanza dell’evasione fiscale connessa a tali circostanze.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 34407 del 12 settembre 2024 offre una approfondita disanima della fattispecie, penalmente rilevante oltre che fiscalmente determinante, di fatturazione per operazioni inesistenti descritte e sanzionate dall’art.2 del D.lgs. 74 del 2000 (le norme penali/tributarie).

Afferma la Suprema Corte che deve essere valutata, per affermare l’inesistenza dell’operazione fatturata, non tanto la fittizietà delle ditte emittenti i documenti ma la effettiva natura delle prestazioni fornite da queste ditte, avendo quindi riguardo alla natura delle operazioni e non già alla mera titolarità.

Nel caso in esame una società stipulava contratti di appalto per prestazioni di logistica verso terzi, e sub appaltava tali prestazioni a cooperative che eseguivano fisicamente le operazioni.

Gli accertamenti nel merito hanno concluso che le prestazioni fatturate dalle cooperative non erano operazioni di autonomo sub appalto ma semplice fornitura di prestazioni di lavoro para subordinato, e quindi era la natura della prestazione: servizi autonomi o mano d’opera formalmente di terzi ma diretta dall’appaltatore a qualificare la fornitura.

Dato che le fatture si riferivano a servizi in sub appalto, essendo stato dimostrato che la natura della prestazione era diversa dalla descrizione in fattura viene definitivamente conclamato che le fatture sono per prestazioni inesistenti, con tutte le conseguenze sia penali che fiscali conseguenti.

Quindi l’operazione inesistente deve avere riguardo alla specifica operazione fornita e non già alla mera titolarità della descrizione riportata nel documenti.

La spiegazione pratica di quanto affermato è rappresentata dalla circostanza che se il sub appaltatore fornisce una fattura per servizi consente all’appaltatore di dedurre IVA e non pagare gli oneri sociali sui costi che altrimenti avrebbero la natura di costo del lavoro, senz’IVA da detrarre e con tutti gli oneri sociali.

Il fatto che le pseudo cooperative a valle non versassero l’IVA completa lo schema evasivo.

Ma la sentenza, particolarmente puntuale, merita attenzione per la precisa focalizzazione delle circostanze di “utilizzo di fatture per operazioni inesistenti” ove pur in presenza di una prestazione effettivamente fornita la diversa cornice contrattuale entro la quale questa viene utilizzata modifica sia le circostanze di rilevazione del costo relativo, con eventuali componenti accessorie, sia la significatività del comportamenti tenuti ai fini dei delitti di evasione fiscale.

Non vi è spazio, ne deduzione, per le finte rappresentazioni di costi veri!

 

Gazzetta Tributaria 144, 14/10/2024

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