L’ AGENZIA HA RAGIONE DI FRONTE A PRETESE ILLOGICHE! (Gazzetta Tributaria n.36/2025)

L’ AGENZIA HA RAGIONE DI FRONTE A PRETESE ILLOGICHE! (Gazzetta Tributaria n.36/2025)

 

36 – Una recente vertenza evidenzia come talvolta le pretese del contribuente siano quanto meno strampalate!

 

Per comprendere quanto andiamo a commentare è necessario descrivere la successione degli eventi.

Viene stipulato un atto notarile di attribuzione di un mandato per la cessione di un immobile; l’atto veniva registrato a tassa fissa ma successivamente viene emesso avviso di liquidazione dell’imposta proporzionale relativa all’immobile che sarà trasferito; questa imposta viene pagata dal notaio.

Il beneficiario dell’atto (mandatario) presenta istanza di rimborso dell’imposta pagata dal notaio, assumendo che l’atto doveva essere registrato a tassa fissa e quindi era indebita l’applicazione di un tributo proporzionale; sia in primo che in secondo grado davanti i giudici di merito viene respinta la richiesta di rimborso eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione del soggetto che richiede un rimborso di quanto versato a titolo definitivo da altri.

Non domo il contribuente ricorre in Cassazione contro la sentenza di secondo grado, e il Supremo Collegio, con ordinanza n.28684 del 07 novembre 2024 respinge il ricorso condannandolo anche a significative spese legali.

Anche FISCO OGGI, quasi sorpreso, nel numero del 24 febbraio 2025 sottolinea come non sia possibile richiedere al Fisco il rimborso di imposte legittimamente e definitivamente pagate da un terzo, solidalmente responsabile del rapporto tributario come è il notaio in materia di imposte supplettive.

A livello quasi didascalico la Suprema Corte sottolinea come in presenza di una solidarietà nell’assolvimento del tributo l’Agenzia può rivolgersi indifferentemente ad uno dei coobbligati, e saranno eventuali azioni di regresso tra di questi a regolare l’incidenza finale dell’imposta.

Non può essere preteso dal creditore (l’Agenzia) che legittimamente ha richiesto il pagamento ad un coobbligato di restituire quanto ricevuto ad un altro coobbligato.

Una confusione di ruoli decisamente inaccettabile e che giustamente viene stigmatizzata dalla Cassazione che tra spese di lite e maggiorazione del contributo unificato grava l’incauto ricorrente di oneri certamente sproporzionati rispetto alla posta in gioco.

Ma ben gli sta, stante la spregiudicatezza della richiesta, tenuto conto che dopo due pronunce negative nel merito vi è stata la riproposizione a Roma della medesima pretesa.

 

Gazzetta Tributaria 36, 03/03/2025

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