IVA, INSOLVENZA E NOTE DI VARIAZIONE – IL PASTICCIO DELLE DECORRENZE Il decreto Sostegni-bis affronta il problema delle insolvenze fornendo un primo, parziale rimedio all’anticipo dell’imposta. (Gazzetta Tributaria Edizione 30/2021)

IVA, INSOLVENZA E NOTE DI VARIAZIONE – IL PASTICCIO DELLE DECORRENZE Il decreto Sostegni-bis affronta il problema delle insolvenze fornendo un primo, parziale rimedio all’anticipo dell’imposta. (Gazzetta Tributaria Edizione 30/2021)

30 – Il decreto Sostegni-bis affronta il problema delle insolvenze fornendo un primo, parziale rimedio all’anticipo dell’imposta.

 

Il problema del recupero dell’IVA sulle fatture emesse a clienti insolventi occupa da anni l’attenzione dei vari interpreti delle norme tributarie.

Essere debitori verso lo Stato di una imposta che non si recupererà mai (fallimento) o difficilmente e tardi (concordato e simili) crea squilibri finanziari alle imprese, e particolarmente in questo periodo in cui i tempi e le prospettive di pagamento sono incerti e destinati a peggiorare per gli effetti della crisi in corso.

Interviene il decreto Sostegni-bis con il suo art.18 che nella versione iniziale afferma che per le procedure avviate dal 26 maggio 2021 la nota di variazione prevista all’art.26 della legge IVA che consente di evitare il debito di IVA per le fatture già emesse può essere emessa dalla data di inizio della procedura e non già dalla data di conclusione della stessa o dalla “certezza” della perdita del credito.

Un passo avanti rispetto alla interpretazione rigida sino ad ora portata avanti dall’Agenzia delle Entrate, che non aveva serenamente neppure accettata anche l’interpretazione comunitaria di necessità di ammorbidimento della normativa di recupero.

Trattandosi l’IVA di un tributo armonizzato debbono esservi norme similari in tutti i paesi della Comunità, e l’Italia spicca (spiccava) per insensibilità alla perdita a seguito di insolvenza (ne abbiamo parlato da ultimo nella Gazzetta 18/2021), obbligando quindi i contribuenti ad anticipare all’Erario un’IVA dall’impossibile o difficile recupero.

Anche questa apertura nel decreto Sostegni-bis, però, deve essere migliorata e resa praticabile in sede di conversione, dato che presenta ancora il fianco a critiche e difficoltà di interpretazione.

Siamo in presenza di una conclamata emergenza, non solo ma anche economica, dal marzo 2020 eppure sembra che la normativa si debba applicare solo alle procedure concorsuali “avviate” dal 26 maggio 2021, quanto meno con un ritardo di oltre un anno.

Il termine “avviate” è, come spesso capita, impreciso, dato che mentre per i fallimenti su istanza dei creditori la decorrenza sarà sicuramente dalla sentenza dichiarativa, per i fallimenti in proprio e per le procedure diverse: concordato, liquidazione coatta, ristrutturazione dei debiti e simili la data di decorrenza può essere interpretata dalla data della proposta a quella dell’omologazione a quella dell’ammissione.

In ogni caso dobbiamo plaudire al Governo che si accorge delle difficoltà dell’attuale normativa che nell’applicazione dell’art.26/IVA ha manifestato le incertezze più rilevanti, e cerca di porre rimedio almeno alle storture eclatanti.

Un successivo affinamento potrebbe effettivamente rendere agevole anche questo argomento ostico!

 

Gazzetta 30, 28/05/2021

 

No Comments

Post A Comment