14 Lug IVA E SANITA’: UN CANTIERE IN CONTINUA EVOLUZIONE (Gazzetta Tributaria n.78/2023)
78 – Una nuova circolare dell’Agenzia specifica le innovazioni dello scorso anno IVA in materia di Sanità, questa volta favorevoli al contribuente.
Il D.L. n. 73/2022 (Semplificazioni) ha introdotto alcune variazioni passate quasi sotto silenzio in materia di IVA sulle prestazioni sanitarie, ma che meritano una buona attenzione; anche l’Agenzia ha impiegato oltre un anno per formulare le proprie istruzioni sulle novità approvate.
In sostanza vi è stata una significativa diminuzione dell’incidenza dell’imposta in relazione alle prestazioni sanitarie e accessorie rese in case di cura e cliniche non convenzionate, sino ad ora penalizzate nell’applicazione dell’aliquota IVA piena sulle prestazioni fornite, a differenza del mondo convenzionato con aliquota agevolata.
La modifica legislativa, equiparando in termini oggettivi l’intervento professionale, specifica che la prestazione sanitaria resa da esercente arte e professione sanitaria è comunque esente da IVA anche se costituisce parte del più ampio servizio fornito dalla casa di cura non convenzionata al paziente; quindi, sostanzialmente, la prestazione sanitaria non sarà soggetta ad imposta IVA qualunque sia l’ambito in cui viene fornita, mentre precedentemente solo le strutture convenzionate godevano di questa esenzione.
Per altro questo principio era stato ribadito da una pronuncia comunitaria del 2006 (abbiamo aspettato un po’ prima di adeguarci!) e rappresenta certamente un avvicinamento verso un migliore regime di equità.
Dato che i tempi in materia sono evidentemente rallentati l’applicazione della modifica normativa prevista dal D.L. citato (art.18), ha trovato una trattazione sistematica in una circolare dell’Agenzia, n. 20 del 7 luglio 2023 che ha affrontato tutti gli aspetti modificati dalle nuove norme riepilogando il tutto in una chiara tabella finale che rappresenta un deciso miglioramento verso la comunicazione e la semplificazione interpretativa.
Infatti in materia di costo IVA sulla Sanità è stata anche ridotta l’incidenza sulle spese per gli accompagnatori e sulle spese per i miglioramenti del confort alberghiero dei ricoverati portando quindi, dal giugno 2022 ad una sostanziale equiparazione la misura dell’imposta per tutte le componenti della prestazione sanitaria sia fornite da strutture convenzionate che non convenzionate: rimane la differenza per l’esenzione IVA per le prestazioni di ricovero e cura della persona, oltre alla prestazione professionale sanitaria che vale solo per gli enti ospedalieri e le case di cura convenzionate.
Non possiamo che auspicare che l’equiparazione dei regimi tributari porti ad un miglioramento non solo fiscale della qualità e della tempistica delle prestazioni sanitarie, che ancora soffrono disparità di accesso e utilizzo.
Gazzetta Tributaria 78, 14/07/2023
No Comments