11 Lug IVA E ATTIVITA’ SANITARIE: VERSO UN’ APPLICAZIONE ESTESA DELL’ ESENZIONE (Gazzetta Tributaria n.98/2024)
98 – Con una interpretazione pragmatica si allarga l’esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie.
Uno degli argomenti di più difficile interpretazione è rappresentato dall’esenzione IVA per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona” come disposto dall’art.10, n.18 della legge IVA.
La Gazzetta Tributaria è intervenuta più volte segnalando le incertezze e le difficoltà interpretative di tale specifica norma, e da ultimo, in modo deciso, si pronuncia anche la Suprema Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n.18910 del 10 luglio 2024 che afferma un principio di diritto che potrebbe segnare un punto fermo.
Si legge infatti al punto 2.5.7. della pronuncia che l’esenzione da imposta, avuto riguardo all’obiettivo sociale di ridurre il costo delle prestazioni medico – sanitarie, deve estendersi anche alle operazioni strettamente connesse alla prestazione sanitaria principale anche quando siffatte operazioni non costituiscono per i fruitori un fine a sé stante, bensì il mezzo per giovarsi nelle migliori condizioni del servizio principale, consistente nell’erogazione delle prestazioni medesime.
La materia del contendere era l’esenzione IVA riferita a prestazioni diagnostiche di medicina nucleare effettuate da una società a favore di una Casa di Cura per supportare il percorso diagnostico dei pazienti.
L’Agenzia aveva eccepito che l’esenzione non spettava in quanto si trattava di prestazioni non dirette al soggetto ma strumentali ed accessorie rispetto alla prestazione diagnostica direttamente somministrata al paziente.
Con l’interpretazione della Suprema Corte in commento viene meno la necessità di un rapporto di strumentalità diretta della prestazione alla situazione del paziente, riconoscendo che tutte le prestazioni accessorie, finalizzate al miglioramento del servizio diagnostico fornito, possono godere dell’esenzione da IVA.
Ma tale interpretazione è foriera di applicazione analogiche, giungendo speriamo al chiarimento che tutte le prestazioni volte alla cura ed al benessere del paziente, purché svolte in ambito sanitario e con il rispetto delle norme di cui all’art.99 testo Unico Sanitario, possono rientrare nel regime dell’esenzione citata.
Sarebbe una pronuncia necessaria e definitiva!
Infine la considerazione finale, amara, del vostro commentatore: stiamo trattando di prestazioni svolte negli anni 1988/1990, con alterne vicende processuali, che hanno portato ad un incasso fallimentare residuo nel 2008 contestato per IVA; la pronuncia che abbiamo commentato cassa con rinvio la sentenza impugnata e trasmette di nuovo la vertenza alla Corte di Giustizia Tributaria della Campania per l’esame; proprio ieri commentavamo come quella Corte sia tra le più oberate di arretrati del panorama del contenzioso tributario italiano, e quindi è ragionevole pensare che questa vicenda rischi di superare i quarant’anni di anzianità: auguri!
E dimentichiamoci il giusto processo.
Gazzetta tributaria 98, 11/07/2024
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