19 Ott IRAP – ULTIME DIMOSTRAZIONI DI VITALITA’ (GazzettaTributaria n. 113/2023)
113 – Questa imposta destinata a cessare l’efficacia entro pochi mesi si aggrappa a tutte le interpretazioni favorevoli per offrire dimostrazioni di esistenza!
Negli ultimi anni il legislatore è decisamente intervenuto manifestando il destino finale dell’IRAP quale imposta differenziale sulle attività, cominciando ad escludere il lavoro autonomo individuale, poi estendendo l’esclusione al lavoro autonomo anche associato, infine escludendo le imprese monotitolare e così via.
Eppure ci sono ancora pronunce che cercano di mantenere quest’Ultimo dei Mojcani fiscale giungendo anche a azzardate interpretazioni, che se favorevoli all’Agenzia trovano subito ampia cassa di risonanza della rivista dell’Agenzia “FISCO OGGI”.
Questo è il caso del commento ad una recente pronuncia della Cassazione che affronta, sbrigativamente, il problema della rilevanza dei collaboratori nella valutazione dell’esistenza dell’autonoma organizzazione essenziale ai fini dell’assoggettamento ad IRAP del reddito da lavoro professionale.
Ricordiamo che le sezioni unite della Cassazione, nella sentenza 9451/2016 che costituisce il cardine della valutazioni in ordine alla esistenza della autonoma organizzazione, sottolinea che la rilevanza di un collaboratore addetto a funzioni d’ordine non è significativa.
Nulla stabilisce, invece, la famosa sentenza sulla forma della collaborazione, se questa debba rientrare tra i contratti di lavoro dipendente o altre forme contrattuali (Co.Co.Co. e simili).
L’ordinanza della Cassazione n. 27830 del 2 ottobre 2023 introduce un nuovo elemento di dubbio, in quanto cassando con rinvio la sentenza di merito che era favorevole al contribuente riconoscendo il diritto al rimborso dell’IRAP versata da un avvocato (senza studio organizzato), chiede al giudice di merito di valutare la rilevanza dell’esistenza di un rapporto di consulenza, continuativa, che un altro avvocato forniva al contribuente.
Ben diverso è il concetto che il legislatore, e poi la Cassazione a sezioni unite, hanno voluto esprimere: solo l’esistenza di una autonoma, e diciamo noi rilevante, organizzazione può comportare l’assoggettamento ad IRAP; il fatto che il nostro professionista chieda pareri, magari con assiduità, e remuneri chi li fornisce, magari anche con importi significativi non vuol dire che vi sia una organizzazione che aumenta la produttività del singolo; come se l’ammontare per le consultazioni delle banche dato potesse essere un indice di esistenza di organizzazione!
Diverso è il rapporto gerarchico tra datore di lavoro e dipendenti, che insieme costituiscono quella organizzazione che può assumere rilevanza, se vi è apporto non solo di segreteria, diverso è acquisire da colleghi o da terzi pareri o studi, e utilizzare poi questi nella propria attività!
La “vaghezza” della discriminante della autonoma organizzazione che tante incertezze ha causato ha colpito ancora, e non possiamo che auspicare l’abolizione, al più presto, di una imposta nata male ( sulle macerie dell’ILOR) e gestito mano a mano peggio!
Naturalmente in tutto questo una semplice sentenza di rinvio viene vantata da Fisco Oggi come conferma che l’IRAP è dovuta in presenza di un collaboratore!
Gazzetta Tributaria 113, 19/10/2023
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