IRAP SOTTO TIRO: ANCHE UNA SENTENZA SUL LAVORO RESTRINGE IL CAMPO DI AZIONE! Esaminando una problematica in materia di ritenute e addebiti la Sezione Lavoro della Cassazione ribadisce i confini stretti dell’IRAP. (Gazzetta Tributaria Edizione 61/2021)

IRAP SOTTO TIRO: ANCHE UNA SENTENZA SUL LAVORO RESTRINGE IL CAMPO DI AZIONE! Esaminando una problematica in materia di ritenute e addebiti la Sezione Lavoro della Cassazione ribadisce i confini stretti dell’IRAP. (Gazzetta Tributaria Edizione 61/2021)

61 – Esaminando una problematica in materia di ritenute e addebiti la Sezione Lavoro della Cassazione ribadisce i confini stretti dell’IRAP.

 

La Corte di Cassazione emette circa un centinaio di sentenze al giorno, festivi compresi, e quindi individuare le pronunce di interesse è sempre difficoltoso, o frutto di circostanze favorevoli!

Così è stato nell’ultimo riferimento all’IRAP, che viene trattata in modo assolutamente marginale ma significativo in una recentissima sentenza, n.27315/2021 del 07/10/2021 emessa in materia di applicazione di ritenute sui compensi aggiuntivi dovuti da un Comune ai suoi pubblici dipendenti.

Una spiegazione per giustificare questa insolita invasione in campo altrui.

In base a certe norme contrattuali del Pubblico Impiego gli avvocati pubblici (avvocatura comunale e regionale, per esempio), pur essendo dipendenti dell’Ente hanno diritto oltre allo stipendio ad una quota dei rimborsi spese di lite nelle cause in cui sono risultati vittoriosi.

Il Comune datore di lavoro e di incarico aveva corrisposto al legale determinate somme trattenendo i contributi previdenziali, INAIL e IRAP su detti compensi. L’avvocato comunale che ha subito la ritenuta ha richiesto giudizialmente il rimborso di quanto trattenuto per IRAP e dopo alterne vicende vi è stata la pronuncia del Supremo Collegio con l’ordinanza in commento.

Ancora, precisiamo che anche le Pubbliche Amministrazioni sono soggette ad IRAP, ma questa imposta nei confronti degli enti pubblici assume una veste particolare, essendo commisurata al costo del lavoro, con aliquote differenti, e non al reddito.

Quello che a noi può interessare è che anche in una decisione avente come oggetto principale un rimborso di ritenute vengono pronunciate importanti affermazioni sulla natura dell’IRAP, quali ad esempio:

“L’IRAP è un’imposta che colpisce non i redditi personali ma il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate…”; inoltre, poco dopo: “Il presupposto impositivo dell’IRAP si manifesta……… in capo al titolare di una organizzazione…”

Anche nel campo della Pubblica Amministrazione, quindi, per valutare l’assoggettamento ad IRAP prevale, quale caratteristica determinante ed esclusiva, l’esistenza della autonoma organizzazione, dato che non si tratta di una imposta sul reddito ma sul valore aggiunto derivante dall’organizzazione.

Principi noti, ma che non dispiace sentire ripetuti anche dal supremo giudice del lavoro!

 

Gazzetta 61, 14/10/2021

 

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