IRAP, LAVORO AUTONOMO E ATTIVITA’ INDIVIDUALE Nonostante le continue pronunce sfavorevoli l’Agenzia cerca sempre di considerare il lavoro autonomo sempre soggetto ad IRAP. (Gazzetta Tributaria Edizione 9/2021)

IRAP, LAVORO AUTONOMO E ATTIVITA’ INDIVIDUALE Nonostante le continue pronunce sfavorevoli l’Agenzia cerca sempre di considerare il lavoro autonomo sempre soggetto ad IRAP. (Gazzetta Tributaria Edizione 9/2021)

9 – Nonostante le continue pronunce sfavorevoli l’Agenzia cerca sempre di considerare il lavoro autonomo sempre soggetto ad IRAP.

 

Non ci sarà mai pace per le potenziali vertenze IRAP, almeno sino a quando il legislatore non definirà in modo tassativo e preciso il campo di applicazione.

Intanto registriamo una ennesima sentenza della Cassazione di questi giorni (n. 3448 del 11 febbraio 2021) che ribadisce quanto era già stato oggetto di svariati commenti: per un professionista la dimensione dei ricavi e dei costi non ha alcun riferimento automatico con l’esistenza di una autonoma, rilevante organizzazione, ma può al massimo costituire un indice.

Nella Gazzetta Tributaria n. 57 dello scorso anno, dopo aver trattato di IRAP e lavoro autonomo decine di volte, ricordavamo che un ammontare rilevante di ricavi non rappresenta un presupposto per IRAP, mentre uno stipendio significativo pagato ad un collaboratore può far presumere un’organizzazione.

Ora, con la sentenza in commento del 2021 torniamo sulla rilevanza delle dimensioni di ricavi e costi per valutare in automatico l’esistenza di una organizzazione autonoma e la Suprema Corte, quasi annoiata, ribadisce che “compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti ……… possono rappresentare un mero elemento passivo dell’attività professionale……. non correlato all’implementazione dell’aspetto ”organizzativo”.  

Sono almeno quindici anni che la Corte sottolinea come l’assoggettamento ad IRAP per le attività individuali (ogni tipo di struttura collettiva sconta l’imposta!) deve avere riguardo solo all’esistenza di una autonoma, rilevante organizzazione e non alla profittabilità dell’attività; sembra che tale costante criterio interpretativo non possa venire recepito dall’Agenzia.

Non per nulla anche nelle richieste formulate di recente per la creazione di un nuovo governo si è ribadito il problema dell’IRAP, una delle imposte più contestate alla radice.

Una considerazione di tipo meramente processuale: dato che la Cassazione è giudice di legittimità e non di merito la pronuncia citata è una sentenza che cassa con rinvio alla CTR della Campania perché verifichi l’esistenza o meno della rilevante autonoma organizzazione; deve essere sottolineato che stiamo parlando di IRAP 2006 e che, bene che vada, la vertenza si chiuderà nel 2023.

Il tempo tributario ha dimensioni diverse e dilatate!

 

Gazzetta 9, 15/02/2021

 

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