IRAP – LA DIFESA A VOLTE E’ ECCESSIVA! (GazzettaTributaria n. 1/2024)

IRAP – LA DIFESA A VOLTE E’ ECCESSIVA! (GazzettaTributaria n. 1/2024)

1 – La Corte di Cassazione è obbligata a ribadire l’esclusione da IRAP dei redditi da lavoro autonomo individuale, a fronte di una difesa ad oltranza dell’Agenzia.

Iniziando il nuovo anno dei nostri commenti tributari torniamo su di un tema certamente consolidato (usato sicuro!): l’esclusione da IRAP dei redditi individuali prodotti senza l’ausilio di una autonoma organizzazione, cui abbiamo trattato da ultimo nella nostra Gazzetta n. 138/23.

E questo si rende necessario perché la giurisprudenza della Corte di Cassazione offre sempre nuovi stimoli verso la contestazione dell’operato dell’Agenzia, tenace nel negare il rimborso, o pretendere il tributo, per molte fattispecie di attività individuale senza evidente struttura.

Proprio in fine d’anno la Suprema Corte ha pubblicato l’ordinanza n.36191 del 28 dicembre 2023 che ripropone il giudizio sull’assoggettamento ad IRAP del reddito di un lavoratore autonomo che opera da solo, senza strutture significative.

Stranamente nei due gradi di merito, che non conosciamo, il contribuente aveva avuto torto e quindi ripropone alla Suprema Corte l’esame della propria domanda di rimborso per IRAP versata negli anni 1998/2009 (siamo all’archeologia del tributo!).

La Corte di Cassazione, con la pronuncia indicata, ripete quasi alla noia che il lavoratore autonomo che non si avvalga di una autonoma organizzazione non può essere assoggettato al tributo, e che (ecco la parte rilevante) non può essere l’incidenza dei costi – nel caso di specie pari a circa il 20% dei ricavi – a rappresentare un presupposto di imponibilità.

Siamo di nuovo alla cieca applicazione da parte del’Erario, di una presunzione: reddito di lavoro autonomo = assoggettamento ad IRAP senza valutare l’esistenza dei presupposti costitutivi.

Dobbiamo ritenere che questa stenua difesa degli interessi erariali, anche davanti ad una pressochè costante linearità di interpretazione a favore del contribuente da parte della Suprema Corte sia dettata dalla speranza che alla lunga venga meno la resistenza degli autonomi, fiaccati dallo sbarramento negativo, anche se infondato dell’Avvocatura di Stato.

Tenuto conto della irragionevole durata del processo tributario (nel caso in oggetto stiamo trattando di imposte da ultimo del 2009, e del ricorso contro una sentenza di secondo grado del 2016!) siamo certi che sentiremo parlare di questo argomento ancora per anni!

Già questa vicenda, in cui la Suprema Corte accogliendo le tesi del ricorrente privato ha cassato con rinvio, bene che vada vedrà la fine nel 2025, salvo ulteriore ricorso al terzo grado, e così via ………

Forse serve un più incisivo richiamo alla necessità di una ragionevole durata del giudizio, indispensabile presupposto per la realizzazione del “giusto processo” voluto sia dalla normativa comunitaria che dalla nostra Costituzione, ma a volte gli interlocutori hanno difficoltà a recepire!

 

 

Gazzetta Tributaria 1, 02/01/2024

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