07 Mag IRAP E SOCIETA’ DI SERVIZI L’organizzazione autonoma e rilevante può anche essere rappresentata da una società di servizi intimamente connessa con il professionista. (Gazzetta Tributaria Edizione 26/2021)
26 – L’organizzazione autonoma e rilevante può anche essere rappresentata da una società di servizi intimamente connessa con il professionista.
Volendo mantenere una posizione serenamente informativa per i lettori diamo oggi conto di una pronuncia di Cassazione che penalizza gli escamotage per dribblare l’IRAP sul lavoro autonomo, dando torto al contribuente condannato anche a pagare le spese di lite.
La fattispecie riguarda un professionista (medico) che dichiarava di operare da solo ma che aveva, presso il suo studio, una società di servizi (s.r.l.) di cui era socio di maggioranza, società che disponeva delle attrezzature per l’attività specifica riferita alla specializzazione del medico, aveva un dipendente qualificato e prestava servizi al medico stesso nel suo studio.
La sentenza n.7932 del 19 marzo 2021 ha quindi affermato, senza poter essere smentita, che l’esistenza della autonoma, rilevante organizzazione necessaria per affermare la soggettività IRAP può anche derivare dalla “collaborazione“ con una società di servizi strumentale per l’attività svolta, a nulla rilevando se dalla partecipazione alla società di servizi il contribuente non ricava alcun dividendo ma riceve collaborazioni in natura.
La sentenza contiene anche due affermazioni certamente significative per valutare la posizione dei singoli professionisti.
La prima affermazione è che l’esercizio in forma societaria (qualunque società, non solo di capitali) dell’attività professionale costituisce “ex lege” presupposto per l’assoggettamento ad IRAP, essendo l’autonoma organizzazione implicita nella forma societaria.
La seconda riguarda la circostanza che la partecipazione di un professionista ad una società di capitale “professionale” di per se non costituisce presupposto d’imposta, a meno che non si dimostri che l’attività della società fornisce al professionista utilità organizzative tali da rappresentare un succedaneo dell’autonoma organizzazione.
Quindi il nostro professionista potrà certamente partecipare, e magari anche operare in una società di capitale che faccia elaborazione dati e poi svolgere un’attività individuale di consulenza tributaria con assunzione anche di patrocinio: non si è traslazione di utilità tra le due posizioni e se l’attività individuale è sufficientemente autonoma può non essere soggetto ad IRAP.
Infine una piccola nota di stile: la sentenza citata, che respinge il ricorso del medico, sulla base delle argomentazioni riferite, nella seconda pagina di motivazione dimentica di inserire un “non” per cui sembra che ritenga fondati (e non scrive non fondati) i motivi addotti, salvo poi svolgere tutta la motivazione nel senso di respingere il ricorso!
Anche i giudici supremi fanno confusione!!
Gazzetta 26, 07/05/2021
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