IRAP E CONTRIBUENTE INDIVIDUALE (Gazzetta Tributaria 9/2022)

IRAP E CONTRIBUENTE INDIVIDUALE (Gazzetta Tributaria 9/2022)

9 – Dopo la modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2022 non tutti i dubbi sull’assoggettamento ad IRAP delle imprese non societarie sono risolti.

 

Siamo orgogliosi di essere stati i primi, nella Gazzetta tributaria 1/2022, a sottolineare come l’esclusione da IRAP dell’imprenditore persona fisica, come dettata dal comma 8 dell’art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) avrebbe riguardato anche tutte le imprese familiari, senza dover verificare dimensioni, dipendenti e organizzazione, perché era divenuta prevalente la natura di impresa individuale.

Quella vetrina di dubbi che viene celebrata a fine gennaio di ogni anno che è Telefisco, dove l’Agenzia delle Entrate cerca di rispondere ai quesiti avanzati dagli esperti, ha confermato quanto anche da noi sostenuto, riconoscendo che dal 2022 tutte le imprese familiari, qualunque attività svolgano e comunque siano strutturate sono escluse da IRAP.

E’ stato anche ribadito che tale esclusione non ha efficacia retroattiva (e l’Agenzia non poteva dire diversamente, pena l’immediata soccombenza in tutti i giudizi in corso!) ma certamente questa modifica legislativa, pur con tutti i limiti sulla qualità del testo, porterà nuovi validi argomenti per la difesa del contribuente, che quanto meno potrà eccepire l’inapplicabilità delle sanzioni al suo mancato versamento stante l’oggettiva incertezza sulla portata delle norme!

Un aspetto che dovrà essere approfondito, sino ad ora trascurato, invece, è quello riguardante le aziende coniugali come ipotizzate nell’art.177 del Codice Civile.

Si tratta di aziende che vedono l’apporto lavorativo dei coniugi, che possono co-gestire l’azienda oppure lasciare ad uno solo la gestione e prestare collaborazione; inoltre le aziende coniugali posso essere fondate dopo il matrimonio, e quindi rientrare nel convenzionale regime di comunione dei beni, oppure essere di proprietà di uno dei coniugi già prima del matrimonio e vedere l’apporto del coniuge ad operazioni in corso.

Come si nota i problemi sono complessi e di difficile soluzione in via teorica, stante la poliedricità delle situazioni di fatto.

Deve essere considerato che stante la portata generale dell’art.2 del D.Lgs.446/1997 (Legge IRAP) se può essere ipotizzato un vincolo societario, anche di società di fatto, l’imposta è dovuta senza possibilità di esclusioni, mentre se l’azienda coniugale è una forma derivata di impresa familiare l’IRAP non sarà più dovuta (e forse non lo era!).

Anche se non è caso frequente si deve ritenere che nel caso di unioni civili tra persone che non hanno celebrato formale matrimonio e che gestiscono un’azienda non possono applicarsi le norme sull’impresa coniugale, stante la mancanza di espressa estensione anche a tali istituzioni delle norme dell’art.177segg Codice Civile; pertanto in caso di unione civile l’azienda sarà sempre considerata come oggetto di una società di fatto, e in quanto tale soggetta ad IRAP.

Anche in questo caso, però, non sono da escludere controversie!

 

Gazzetta 9, 31/01/2022

 

No Comments

Post A Comment