21 Mag – IRAP 2020 APPARE E SCOMPARE: FORSE CE NE E’ SOLO META’ (Gazzetta Tributaria 32/2020)
32- Nel nuovo decreto rilancio una riduzione di imposta, solo per talune categorie produttive, ha la veste di un gioco enigmistico.
Nel numero 2772020 della Gazzetta Tributaria commentavamo con un certo sarcasmo la proposta di abolizione dell’IRAP che era stata appena annunciata in televisione dal Presidente Conte.
In modo criptico la cancellazione sembrava essere inserita nell’art.27 della bozza di decreto Rilancio; ora che abbiamo il testo definitivo e pubblicato sulla G.U. del decreto possiamo confermare che il pasticcio dell’IRAP rimane.
Sarà perché è una delle imposta meno gradite agli italiani, sarà perché è erede dell’ILOR che ha causato tante controversie negli anni ’80, la vita dell’IRAP non è certo agevole e per il nostro studio ha comportato una intensa ( e fortunatamente positiva) attività di opposizione.
Ora il legislatore del “RILANCIO” ha pensato bene di aggiungere elementi di perplessità a quanto già affermato, e con l’art.24 del decreto (anche il numero è diverso dalla bozza) pretende di aver posto un punto fermo.
In effetti nella norma un momento di chiarezza appare: non è dovuto il saldo IRAP 2019. Bene, si tratta di una riduzione del carico tributario, anche se generalmente il saldo IRAP vale qualche frazione infinitesima dell’imponibile (l’aliquota dell’imposta è normalmente il 3,9%; con i due acconti annuali si versa circa il 3,7%,e quindi il saldo, generalmente vale dallo 0,2 allo 0,5% dell’imponibile a seconda che il reddito sia crescente o decrescente) ma comunque vi è una abolizione di un versamento e di un adempimento perché potremmo dimenticarci di liquidare l’IRAP 2019 dato che non è dovuto il saldo.
Non è così, invece perché l’imposta continua ad esistere dato che lo stesso art.24 recita: “non è dovuto il versamento della prima rata dell’acconto …2020… ;l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo…”
Forse un modo straordinariamente complicato per dire che nel 2020 il peso dell’IRAP sarà il 60% dell’ordinario, ovvero che solo per il 2020 vi sarà un carico di imposta teorica ordinaria ma di cui si verserà solo una parte.
Quindi non è vero che l’IRAP è stata abolita!
Se il calcolo dell’imposta sarà quello consueto, anche il calcolo dell’acconto 2021 sarà nella misura ordinaria, e quindi il beneficio in tema di versamento non potrà esplicare i suoi effetti oltre il primo semestre 2020.
Un vero rebus, che d’altro canto riguarda una platea ristretta di contribuenti in quanto si riferisce solo ai soggetti IRAP che nell’anno 2019 hanno avuto ricavi non superiori a 250mia euro.
Antichi ricordi accademici richiamano alla memoria l’art.12 delle c.d. pre-leggi che impone di interpretare la legge sulla base del significato proprio delle parole; forse anche il nostro legislatore avrebbe bisogno di qualche ripasso!
Gazzetta 32, 2020
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