24 Mar INSOLVENZA DEL DEBITORE E RECUPERO IVA: UNA CORSA A STAFFETTA CON OSTACOLI (Gazzetta Tributaria n.54/2025)
54 – Nel caso di crisi d’impresa a seconda della procedura seguita varia il momento di recupero dell’IVA da parte dei fornitori non soddisfatti.
Le crisi d’impresa sono caratterizzate, generalmente, dalla liquidazione del patrimonio del debitore che viene usato per pagare secondo le disponibilità in percentuale i creditori.
Negli ultimi anni il panorama delle possibili iniziative per affrontare la crisi d’impresa si è allargato dal tradizionale “fallimento e concordato” ad una serie di nuovi istituti – piano di ristrutturazione, piano attestato e così via.
Per altro si pensi che la legge fallimentare era stata approvata nel 1942 e solo con il Decreto Legislativo n.14 del 2019 (quasi ottanta anni dopo!) è stato approvato un nuovo “CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA”.
In genere tutte le procedure di crisi prevedono, quando va bene, il pagamento di una parte del credito dei fornitori che a suo tempo hanno fornito beni e servizi e non sono stati pagati.
La fornitura di beni o servizi ha comportato l’emissione della fattura con contestuale obbligo per il fornitore di pagare allo Stato l’IVA esposta in fattura; quest’IVA, bene che vada, sarà rimborsata in percentuale dalla procedura della crisi.
Esiste un meccanismo di recupero per l’IVA non incassata, l’emissione della nota di variazione (di segno contrario) prevista dall’art.26/633, variazione che solitamente deve essere effettuata entro un anno dall’operazione che viene stornata ma che in caso di procedura deve sottostare a tempi e formalità diverse.
Con la risposta n. 79 del 21 marzo 2025 l’Agenzia prende posizione, negativa, sul trattamento temporale della decorrenza del recupero dell’IVA anticipata dal fornitore, che sarà solo parzialmente soddisfatto.
La Direzione Contribuenti dell’Agenzia precisa che mentre, a seguito della procedura di infrazione che ci aveva comminato la Corte di Giustizia Europea per i ritardi nel consentire l’emissione della nota di credito, a partire dal 2021 in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria la data di decorrenza per l’emissione della nota di variazione è rappresentata dalla ammissione alla procedura.
Invece per i piani attestati e i piani di ristrutturazione la nota di variazione (sostanzialmente il recupero dell’IVA già anticipata) potrà essere emessa solo alla data di conclusione, decreto di omologazione della procedura (di fatto almeno tre anni dopo l’inizio della crisi)
Una corsa ad ostacoli che può differire anche di anni il recupero di quell’imposta già anticipata.
E appare forse pretestuosa la giustificazione dell’Agenzia che afferma che i piani attestati e i piani di ristrutturazione, entrambi previsti dal Codice della Crisi d’Impresa non vengono equiparati alle “classiche “procedure concorsuali” perché manca il requisito dell’ufficialità (come se fosse un accordo privato).
Ma se la stessa risposta dell’Agenzia cita il decreto di omologazione quale punto fermo, decreto che è emesso dal Tribunale, che altro si vuole per riconoscere l’ufficialità della procedura?
Viene il dubbio che ogni interpretazione sia figlia della formulazione originaria dell’art.26/IVA che cinquant’anni fa stabilì la scadenza annuale per l’emissione della nota di credito e da allora ogni agevolazione temporale del recupero dell’IVA (ricordiamo già anticipata) non riscossa viene vista con sospetto.
Una sorta di corsa a staffetta con ostacoli, sempre più difficile!
Gazzetta Tributaria 54, 24/03/2025
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