18 Feb IMPRESA MINORE E MAGAZZINO: UN RAPPORTO SPESSO TRASCURATO. (Gazzetta Tributaria n.26/2025)
26 – Viene ribadita la necessità di disporre delle schede analitiche di magazzino anche per le imprese minori (e minime!).
Un adempimento spesso trascurato, perché ritenuto inutile stante le ridotte dimensioni, è la formale quantificazione analitica delle rimanenze di magazzino per le piccole imprese.
Ricordiamo che queste sono esentate dalla tenuta di una contabilità sistematica (art.15/600) e quindi anche dalla tenuta dei supporti formali (libro giornale e libro inventari) che costituiscono ordinariamente il presupposto documentale alla determinazione del risultato di esercizio e quindi del reddito imponibile.
Le norme specificano che per queste mini imprese ogni anno devono essere indicati nel registro IVA il valore delle rimanenze distinguendo i beni per categorie omogenee per qualità e valore, in modo da fornire un panorama dettagliato del valore di magazzino.
Questo in teoria, dato che in alcuni casi (commercio al minuto di alimentari freschi, esercizio di forno per panetteria, per esempio), la rotazione dei beni è talmente veloce da determinare rimanenze in quantità e valori assolutamente trascurabili; la norma, però, non prevede casi di esonero per situazioni quantitative estreme.
Spesso inoltre l’inventario analitico viene ritenuto superfluo perché soggetti in contabilità semplificata.
E l’erroneità di questo comportamento è rimarcato dalla Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 1861 del 27 gennaio 2025 conferma la validità di un accertamento induttivo (con limitati riscontri oggettivi e con inversione dell’onere della prova!) nei confronti di un panificio che non aveva tenuto le schede analitiche di magazzino per suddividere il valore delle rimanenze.
Pur in presenza di limitati numeri di fatturato, con le rimanenze indicate in € 750, il contribuente aveva avuto ragione, proprio in virtù delle proprie ridotte dimensioni, nei due gradi di giudizio di merito ma il successivo ricorso dell’Agenzia delle Entrate in Cassazione ha permesso al Supremo Consesso di riaffermare che i requisiti formali sono prevalenti rispetto alla realtà economica, e anche la semplice assenza delle schede di magazzino divise per genere consente all’Agenzia di procedere ad accertamento induttivo.
Quindi cassazione delle sentenze nel merito e rinvio ad altra sezione della Corte Tributaria di II° Grado.
Di conseguenza ora tutti a compilare, magari anche a posteriori, le schede analitiche dato che la pronuncia in commento ribadisce che le stesse possono essere anche prodotte in sede di ispezione.
Un ennesimo caso di prevalenza della forma (inutile!) sulla sostanza, ma anche una prospettiva di intensa attività contenziosa che sarà sviluppata sulla base di elementi formali e non già sulla base dell’effettivo contenuto economico dell’attività.
Magari il legislatore degli anni ’40, redigendo la Costituzione non intendeva proprio questo quando poneva a fondamento dell’obbligo fiscale la “capacità contributiva” (art.53 Costituzione)
Gazzetta Tributaria 26, 18/02/2025
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