21 Set IRAP E ATTIVITA’ AUTONOMA: UN ALTRO COLPO DI PICCONE Anche per il professionista che svolga sia attività propria che attività coordinata può scattare l’esclusione da IRAP per quest’ultima. (Gazzetta Tributaria Edizione 55/2021)
55 – Anche per il professionista che svolga sia attività propria che attività coordinata può scattare l’esclusione da IRAP per quest’ultima.
Probabilmente si sta andando verso l’abolizione dell’IRAP come riportato dalla stampa in relazione alla più ampia riforma fiscale globale come richiesta anche da Bruxelles, ma intanto la Cassazione cerca di contenere l’impatto di questa imposta che non è mai stata accettata dal sistema delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi (tutte le imposte non sono gradite, ma questa ha provocato una vera e propria sollevazione diffusa!).
Una recente pronuncia, n.7182 del 15 marzo 2021 della Corte di Cassazione, ribadisce che il requisito della organizzazione autonoma è tanto rilevante che i redditi derivanti ad un professionista dalla carica di Amministratore, Sindaco, Revisore o Perito di società sono confermati esenti da IRAP anche se il professionista stesso fa parte di uno studio associato, che di per se è struttura organizzata soggetta ad imposta.
Questa posizione è oramai consolidata ma merita di essere richiamata la precisazione che viene avanzata dalla Suprema Corte: “…non è sufficiente che il professionista operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra di per se il requisito dell’autonoma organizzazione…”
Questo vuol dire, in parole più semplici, che la eventuale struttura esterna che possa affiancare il professionista non rileva in termini assoluti per il solo fatto di sussistere, ma deve essere parte di una autonoma organizzazione che sia organizzata dal professionista stesso; per esempio il consulente finanziario che si serva degli uffici collettivi predisposti dalla compagnia mandante per ricevere i clienti non ha organizzato una autonoma struttura, ma equivale al “professionista che opera presso uno studio professionale” posizione dichiarata irrilevante ai fini della esclusione da IRAP.
Cadono così molti argomenti di presunzione di organizzazione che più volte l’Agenzia ha opposto alle richieste di esclusione o rimborso dell’imposta, e in attesa che la stessa IRAP venga definitivamente accantonata sarà agevole far pronunciare dai giudici di merito la conferma della non soggettività all’imposta.
Un principio che andiamo affermando da tempo.
Gazzetta 55, 21/09/2021
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