IL TRADIMENTO DELLA FIDUCIA Quando gli stessi documenti emessi dall’Agenzia delle Entrate inducono in errore, a suo danno, il contribuente fiducioso! (Gazzetta Tributaria Edizione 23/2021)

IL TRADIMENTO DELLA FIDUCIA Quando gli stessi documenti emessi dall’Agenzia delle Entrate inducono in errore, a suo danno, il contribuente fiducioso! (Gazzetta Tributaria Edizione 23/2021)

23 – Quando gli stessi documenti emessi dall’Agenzia delle Entrate inducono in errore, a suo danno, il contribuente fiducioso!

 

La nostra legge fondamentale, la Costituzione della Repubblica, afferma che la Pubblica Amministrazione deve essere imparziale; dopo cinquant’anni anche lo Statuto del Contribuente ribadì che i rapporti tra cittadino e amministrazione finanziaria debbono essere improntati a buona fede e collaborazione e questo caposaldo del vivere civile è invariato da oltre vent’anni.

Eppure parrebbe che questo sacrosanto principio venga dimenticato dall’Agenzia delle Entrate che induce in errore, a proprio favore, i contribuenti fiduciosi che utilizzano, per pagare l’imposta dovuta, i documenti predisposti dalla stessa Agenzia.

Abbiamo avuto modo di verificare un modello di avviso di liquidazione di imposta di registro che in taluni caso (atti giudiziari) viene liquidata e riscossa, magari dopo anni, dall’Agenzia con appositi avvisi trasmessi al contribuente; questi avvisi contengono la sommaria descrizione della fattispecie impositiva e un apposito modello di pagamento (F 23) allegato per assolvere il tributo.

Il modello di pagamento, precompilato dall’Agenzia, riguarda sia l’imposta che i diritti di notifica dell’atto di liquidazione, solitamente €8,75.

Solamente una nota, di non facile verifica, specifica che tali diritti non sono dovuti se la notifica è avvenuta, come si verifica sempre più di frequente, tramite PEC.

In questo caso, per evitare il pagamento di diritti non dovuti, deve però essere rifatto il modello F 23, a cura del contribuente.

In sostanza l’Agenzia mi invita a pagare un atto dalla stessa predisposto, e le istruzioni specificano che espressamente il pagamento deve avvenire con il modello di pagamento allegato, ma questo modello di pagamento spesso contiene importi, ancorché modesti, non dovuti.

L’ignoranza della fattispecie, la pigrizia di trovarsi la distinta già compilata, il fastidio di procedere alla verifica degli importi spesso inducono il contribuente, che è anche memore di quel “legittimo affidamento” che dovrebbe connotare i rapporti del cittadino con la Pubblica Amministrazione, a pagare più di quanto dovuto perché così viene richiesto.

E’ vero, la nota afferma che l’importo dei diritti di notifica può essere omesso, ma quanti leggono le note?

Da tempo ripetiamo che è opportuno verificare o far verificare, anche nelle note, tutti gli atti emanati dall’Agenzia delle Entrate, ma in questo modo vi è un sentimento generale di fiducia tradita e mancanza di buona fede!

 

Gazzetta 23, 28/04/2021

 

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