IL SOSTEGNO PREMIA IL NUOVO! Le attività iniziate dal 2019 ricevono un contributo senza parametri di perdite, mentre gli altri…………. (Gazzetta Tributaria Edizione 16/2021)

IL SOSTEGNO PREMIA IL NUOVO! Le attività iniziate dal 2019 ricevono un contributo senza parametri di perdite, mentre gli altri…………. (Gazzetta Tributaria Edizione 16/2021)

16 – Le attività iniziate dal 2019 ricevono un contributo senza parametri di perdite, mentre gli altri………….

 

Il decreto legge n. 41/2021 (denominato decreto Sostegni) aveva creato una aspettativa quasi mistica relativamente alla erogazione di un contributo alle attività economiche con caratteristiche diverse dal passato in relazione ai settori penalizzati dalla crisi sanitaria.

Il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delude queste aspettative sia in termini quantitativi che di platea di riferimento, tanto da meritare la denominazione di “decreto spiccioli” più che sostegno per il rilancio.

Formuliamo ora un breve excursus della situazione attuale dei sostegni, sperando in un miglioramento in sede di conversione in legge.

Il contributo spetta a tutte le partite IVA esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, senza riferimento a codici ATECO, settori di attività, localizzazioni e simili, ed esclude solamente i soggetti (persone o società) con un volume di affari riferito al 2019 superiore a 10milioni di euro e i soggetti cessati.

E’ necessario il possesso della partita IVA, q quindi il contributo può spettare a soggetti economici anche enti non commerciali, enti del terzo settore e simili che abbiano una valida partita IVA e che abbiano subito una diminuzione di fatturato.

Il contributo, inoltre, spetta solo a quei soggetti come sopra identificati che abbiano avuto nel 2020 un calo di fatturato (volume di affari) di almeno il 30% rispetto al 2019, calcolando tale diminuzione come differenza nella media mensile dei fatturati registrati.

Quindi il nostro soggetto dovrà avere una certa anzianità operativa ed una diminuzione di volume di affari almeno del 30% rispetto all’anno precedente, senza rilievo con le dimensioni dell’utile o della perdita di esercizio o della variazione del reddito imponibile.

 La limitazione della soglia di calo di fatturato (-30%) non opera solo per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 – i nuovi imprenditori – che avranno diritto al bonus solo se avranno avuto un calo, di qualunque dimensione, del fatturato, anche in questo caso senza alcuna attenzione al risultato dell’esercizio.

Il contributo, poi, è commisurato al volume di affari 2019 per cui varia dal 60% della perdita mensile per i soggetti minimi al 20% per i soggetti maggiori, sempre avendo come base un dodicesimo della perdita annua di fatturato.

Per evitare illusioni specifichiamo a titolo di esempio che un soggetto che abbia fatturato nel 2019 un milione e duecentomila euro (centomila mensili) e nel 2020 seicentomila (perdita di fatturato del 50% euro, e si presume di reddito di almeno 50mila) avrà diritto al Sostegno pari a 600:12×30%=15.000 euro, cifra non esigua ma certamente insufficiente!

Vi è un limite minimo di contributo, pari a 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per i soggetti diversi, per cui la società di nuova costituzione nel 2019, che abbia avuto una minima diminuzione di fatturato tra 2019 e 2020, o quella costituita nel 2020, avranno comunque diritto al contributo di 2.000 euro, un premio per i nuovi imprenditori che decidono di mantenere la giovane attività in questo periodo sciagurato.

Il contributo può essere erogato in contanti con accredito sul conto intestato al richiedente, o riconosciuto come credito di imposta da usare in compensazione nell’F24, per pagare altre imposte, contributi e simili e le domande telematiche potranno essere presentate dal 30 marzo 2021 tramite intermediario abilitato; prima di utilizzare il credito d’imposta sarà necessario verificare l’esistenza dello stesso attraverso il portale delle Fatture Elettroniche, “Contributo a Fondo Perduto”.

Con una tempestività sorprendente e di buon auspicio l’Agenzia delle Entrate ha già diffuso, a tre giorni dalla pubblicazione del decreto, sia il modello di dichiarazione con istruzioni che un opuscolo di oltre venti pagine – Guida Operativa – che illustrano le particolarità delle norme; data l’esiguità dell’intervento ci auguriamo, però, che tutto questo materiale divenga obsoleto dopo la conversione, con miglioramenti, del decreto!

 

Gazzetta 16, 25/03/2021

 

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