19 Ott IL RINVIO SI FA BREVE, MA È SEMPRE RINVIO! Un nuovo decreto legge, datato 15 ottobre ma non ancora pubblicato, sposta per l’ennesima volta i termini di pagamento di cartelle e altri debiti fiscali. (Gazzetta Tributaria Edizione 62/2021)
62 – Un nuovo decreto legge, datato 15 ottobre ma non ancora pubblicato, sposta per l’ennesima volta i termini di pagamento di cartelle e altri debiti fiscali.
Il compito dell’interprete che cerca di diffondere in modo intellegibile le confuse norme fiscali che vengono emanate con travolgente frequenza si fa sempre più arduo, e speriamo che con la fine di quest’anno, che dovrebbe segnare l’uscita dall’emergenza si possa riacquistare una certa serenità anche interpretativa.
Dobbiamo affrontare per necessità di informazione l’ennesima proroga delle scadenze fiscali, come annunciata anche dal sito ufficiale della Presidenza del Consiglio, dato che talune prescrizioni hanno una scadenza pressoché immediata.
Un primo rinvio è al 31 ottobre 2021 (sarà in pratica il 2 novembre) e riguarda le rate scadute al 30 settembre e relative alle dilazioni in corso e non pagate dall’8 marzo 2020; una proroga di 15 giorni certo, può dare beneficio ma contraddice le necessità di un minimo di programmazione a medio termine, tanto desiderata dai contribuenti; oltre tutto questa proroga riguarda essenzialmente la scadenza del 30 settembre 2021 e quindi interviene dopo il termine!
Appare più condivisibile la proroga al 30 novembre 2021 delle rate scadute dal febbraio 2020 e relative alle operazioni di saldo e stralcio e rottamazione, in quanto tale rinvio permette eventuali correzioni degli importi dovuti a seguito della eventuale eliminazione degli importi inferiori a € 5.000 e relativi alle imposte ante 2010 come previsto dall’operazione di annullamento dei vecchi ruoli (Gazzetta Tributaria n. 59/2021)
L’unico appunto che può essere fatto a tale rinvio è che è prevista la scadenza globale al 30 novembre di tutte le rate già scadute (sono almeno 9 rate) e quindi l’onere può risultare insostenibile, tenuto conto che in tale data scade anche il termine per il versamento dei secondi acconti delle imposte sul reddito ordinarie!
Due agevolazioni di medio periodo e temporanee completano il sommario esame del quadro delle nuove norme, il cui commento potrà essere affinato dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: i termini ordinari di pagamento e la tolleranza degli inadempimenti.
Per il primo aspetto viene stabilito (è una tipica disposizione emergenziale) che per le cartelle di pagamento notificate dal primo settembre a dicembre 2021 il pagamento può avvenire, senza interessi di mora, entro 150 giorni dalla notifica (naturalmente questo non interferisce con l’ordinario termine per l’impugnativa, che rimane di 60 giorni). Incomprensibilmente questo ampliamento dei termini di pagamento sembra non riguardare gli accertamenti esecutivi!
Per i piani di rateizzazione, anche agevolate, il beneficio concesso non viene revocato se il contribuente omette di pagare meno di 18 rate, rispetto alle 10 che rappresentava la precedente dimensione di tolleranza.
Valutare con attenzione le varie situazioni sta diventando un compito sempre più arduo, e la materia, temiamo, sembra sia sfuggita di mano al legislatore!
Gazzetta 62, 19/10/2021
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