IL RAVVEDIMENTO È ANCHE DELL’ AGENZIA! (Gazzetta Tributaria n.63/2025)

IL RAVVEDIMENTO È ANCHE DELL’ AGENZIA! (Gazzetta Tributaria n.63/2025)

63 – Con una specifica risoluzione l’ Agenzia delle Entrate ordina di modificare la detraibilità dell’ IVA prima negata.

  

Uno dei problemi che più interessano il rapporto tra contribuenti e Agenzia è quello legato alla c.d. “neutralità” dell’IVA che in base ai principi unionali e sostanziali deve sempre essere considerata un’imposta destinata a gravare sull’utente finale, attraverso, semplificando, il principio di detraibilità dell’imposta sugli acquisti.

Un tema che ha molto interessato il panorama fiscale è la detraibilità dell’imposta pagata su interventi e migliorie sostenuti su beni di terzi (tipicamente l’impresa che effettua ristrutturazioni migliorative su di un capannone condotto in locazione; il professionista che interviene sulle strutture dello studio non di proprietà e così via).

L’Agenzia ha sempre negato la detraibilità dell’IVA su questi lavori perché affermava il concetto di rilevanza dei lavori solo sui “beni ammortizzabili” che potessero essere considerati nel patrimonio dell’impresa secondo il concetto dei principi contabili legati alla proprietà.

A fronte delle controversie che si sono mano a mano sviluppate la Corte di Cassazione è intervenuta definitivamente con la sentenza a Sezioni Unite n.13162 del 14 maggio 2024, (il massimo organo giurisprudenziale) affermando la legittimità della detrazione IVA “per opere su beni di terzi detenute in base ad un titolo personale (locazione, comodato e simili) purché vi sia un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta”

Questa sentenza, ricca di riferimento alle sentenze della Corte di Giustizia Comunitaria, è stata subito commentata favorevolmente dalla dottrina ma poi vi è stato un periodo di “moratoria” nell’apprezzamento.

Con la risoluzione n.20 del 26 marzo 2025 il Direttore Centrale dell’Agenzia delle Entrate interviene, speriamo definitivamente (ma non sarà così!), riconoscendo che la posizione dell’Agenzia che aveva sempre negato la detrazione nei casi in parola era errata e che dovevano essere ritenute non più attuali le indicazioni contrarie della risoluzione 179 del 2005 e raccomandando alle direzioni regionali di adeguare i comportamenti.

Anche l’Agenzia si ravvede, quindi(!), sia pure un anno dopo, ma aggiunge un tentativo di riservarsi una “uscita di sicurezza” completando la pronuncia delle Sezioni Unite, che sottolinea solo la necessità di strumentalità del bene, con la considerazione che il titolo in base al quale si dispone del bene su cui sono stati fatti gli interventi deve “garantire la disponibilità per un periodo apprezzabilmente lungo

Questa precisazione non è contenuta nel principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite della Cassazione.

Se consideriamo che il tipico contatto di comodato è senza scadenza, e quindi non prevede un periodo né lungo né breve di durata, è facile prevedere che vi saranno ancora, sia pure in maniera inferiore, contestazioni sulla detraibilità di quest’IVA sulle ristrutturazioni ma questa volta improntati alla valutazione della durata “lunga” dell’utilizzo e della validità del titolo di godimento.

Prima di accettare le ragioni del contribuente, quindi, l’Agenzia frappone tutti gli ostacoli che può!!

 

Gazzetta Tributaria 63, 07/04/2025

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