IL POSTINO SUONA SEMPRE DUE VOLTE, LA PEC NO! (Gazzetta Tributaria n.44/2025)

IL POSTINO SUONA SEMPRE DUE VOLTE, LA PEC NO! (Gazzetta Tributaria n.44/2025)

44 – I casi di mancata trasmissione di atti devono confrontarsi con la posta elettronica e le notifiche telematiche.

  

Nella storia del cinema si ricorda come la nascita di un nuovo genere la prima versione, nel 1946, del film “Il Postino suona sempre due volte”, torbida storia di passioni ripresa poi negli anni ottanta da un remake; un punto focale nella cinematografia.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025 stabilisce, invece, che basta un solo invio, anche se non completato, per effettuare una valida notifica.

Questi i fatti: nei confronti di una impresa vengono notificate cartelle di pagamento all’indirizzo risultante dall’elenco INIPEC e riportato nel registro imprese.

Il gestore della rete ha comunicato che quell’indirizzo risultava non valido, e quindi l’Agenzia Riscossione, decorsi i termini necessari, azionò il credito risultante da quelle cartelle intestate alla società.

L’impugnativa di queste verteva sul fatto che vi era stato un solo tentativo di invio alla casella PEC (non valida), mentre il codice digitale prevede la ripetizione del tentativo di notifica, decorsi ameno 7 giorni, in caso di mancata consegna per casella satura.

Il contribuente contava su tale reiterazione perché nel frattempo sarebbero maturati termini di decadenza!

La Cassazione sottolinea la differenza tra casella satura, per la quale ha un senso ripetere la notifica perché nel frattempo potrebbe essere stata scaricata, e casella non valida o inattiva che non può essere riattivata con effetto retroattivo.

Quindi l’invio all’indirizzo formalmente attributo all’impresa, anche se non ricevente, rende valida la notifica anche se questo atto non è mai giunto nella disponibilità del contribuente.

Ricordiamo che in caso di casella PEC non valida la notifica si intende eseguita con il deposito dell’atto presso INFOCAMERE per 15 giorni e indicazione di tale deposito nello stesso sito; inoltre deve essere inviata una raccomandata (postale-cartacea) al contribuente, ma senza avviso di ricevimento. In sostanza se la PEC non funziona il nostro contribuente non saprà mai nulla!

Spesso si sente avanzare la proposta di dotare tutti i cittadini, oltre che di codice fiscale, di una casella PEC per facilitare le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione; sarà bene allenarsi a mantenere in “buona salute” questa casella perché la Cassazione ci insegna che un atto si intende validamente notificato (e quindi decorro i termini connessi alla consegna) se viene trasmesso all’indirizzo formale registrato, anche se poi quell’indirizzo è stato dismesso o non rinnovato.

Anche se suonava due volte la vicenda degli amanti del film si conclude tragicamente; dobbiamo evitare che anche i contribuenti italiani nell’era digitale seguano la stessa sorte!

 

Gazzetta Tributaria 44, 12/03/2025

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