IL PAGAMENTO DELL’ IVA – IMPEGNO PRIMARIO DELL’ IMPRENDITORE. (Gazzetta Tributaria n.31/2025)

IL PAGAMENTO DELL’ IVA – IMPEGNO PRIMARIO DELL’ IMPRENDITORE. (Gazzetta Tributaria n.31/2025)

31 – Nel meccanismo dell’ IVA il pagamento del tributo riscosso è onere normalmente ineludibile, con conseguenze penali in caso di inadempimento.

 

Il meccanismo di esazione dell’IVA ordinaria, semplificato nello schema seguente: fatturo con l’applicazione dell’imposta, deduco l’imposta che mi è stata addebitata e verso dopo un certo tempo la differenza, spesso viene valutato in modo distorto dall’imprenditore che invece intende: quanto fatturato è suo ricavo (invece per quasi un quarto c’è IVA!), e se non dispongo di liquidità differisco, o ometto il versamento dell’imposta, aspettando tempi migliori.

Ma il mancato versamento dell’IVA dovuta è un reato penalmente perseguito (oltre certi limiti quantitativi) e non è possibile considerare quale scusante una generica crisi del settore o talune politiche economiche errate.

Questo almeno ci insegna la Corte di Cassazione che con la sentenza n.5804 del 12 febbraio 2025 impartisce una “lezione” di economia spicciola confermando la condanna alla pena detentiva per un imprenditore che omise il versamento dell’imposta per importo oltre la soglia di punibilità.

La Corte sottolinea affermazioni che possono sembrare, a posteriori, ovvie ma che assumono significativa rilevanza se fanno parte della motivazione di una sentenza di condanna!

Se la crisi di liquidità che ha travolto il contribuente (l’impresa inadempiente è successivamente fallita) non è dovuta a fattori eccezionali o imprevedibili ma a scelte imprenditoriali, magari errate, non può essere posto a carico della collettività questo risvolto del rischio d’impresa!

La legge, anche con le recenti modifiche, (art.13 D.Lgs. 74/2000) considera quale esimente per il mancato pagamento dell’IVA l’improvvisa insolvenza di un unico grosso cliente, o i reiterati ritardi nei pagamenti in pubbliche forniture, ma non è tale la scelta imprenditoriale probabilmente errata del canale di mercato dove vendere la propria merce; altrettanto sono esimenti i fenomeni catastrofali improvvisi come tutti gli eventi assolutamente imprevedibili, e non già le èplitiche commerciali errate.

Espressamente, affermando il carattere “privato” dell’attività di impresa la Corte sottolinea:” occorre una accorta ponderazione tra il rischio d’impresa (che non può essere porto a carico della collettività) e tutela del soggetto da vicende di mercato assolutamente imponderabili e dallo stesso ingovernabili”.

Ma una volta ribadita la responsabilità personale nell’obbligazione tributaria deve essere sempre ricordato che il mancato pagamento dell’IVA, quando dovuta, comporta una sanzione penale che magari arriva dopo anni (il caso in esame riguarda eventi del 2017) ma comporta una serie impressionante di conseguenze (pene detentive, divieto di trattare con la pubblica amministrazione, eventualmente anche sospensione da cariche societarie ecc.).

Ricordiamo sempre che di quel fatturato registrato un quarto va all’Erario, che è certamente un socio scomodo ma prima o poi arriva a pretendere il dovuto!

 

Gazzetta Tributaria 31, 24/02/2025

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.